Inammissibile il ricorso sulla recidiva nel biennio e sul diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 35123 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che denunci vizio di motivazione sulla definitività della precedente violazione amministrativa posta a fondamento della recidiva nel biennio, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito. Ai fini dell’obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento degli altri. Il sindacato di legittimità non può sostituire una diversa ponderazione di merito a quella non manifestamente illogica compiuta dal giudice dell’appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato alla guida di un’autovettura privo della patente, revocata con provvedimento prefettizio, e per avere commesso il fatto nella contestata recidiva nel biennio. La condanna era a mesi tre di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato denunciava vizio di motivazione in ordine alla definitività della precedente violazione rilevante ai fini della recidiva, alle modalità di identificazione dell’autore del fatto e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al precedente accertamento, la censura è aspecifica perché non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, il quale aveva evidenziato che, all’esito degli accertamenti eseguiti mediante consultazione delle banche dati, risultava documentata una precedente analoga violazione amministrativa definitivamente accertata. La contestata recidiva era stata quindi posta a fondamento della qualificazione penalmente rilevante della condotta con motivazione immune da fratture logiche e da omissioni decisive.

Parimenti inammissibile è la doglianza sull’identificazione dell’imputato. La Corte territoriale aveva dato conto del fatto che i militari operanti, fermata l’autovettura, avevano proceduto all’identificazione del conducente e, quindi, alla verifica della revoca della patente e della precedente violazione. Il ricorso si limitava a evocare una generica carenza motivazionale, senza indicare quale specifico elemento processuale sarebbe stato trascurato o travisato, né quale concreto profilo di manifesta illogicità infirmerebbe il ragionamento della sentenza impugnata.

Sul trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza impugnata si colloca nell’alveo del costante dictum di legittimità, richiamato nel provvedimento (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013), secondo cui, ai fini dell’obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, con implicito superamento degli altri.

Nel caso concreto la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato la negativa personalità dell’imputato, desunta dalle risultanze del casellario giudiziale, e ha ritenuto la pena congrua rispetto alla gravità della violazione e alla proclività a delinquere manifestata. La motivazione resta pertanto interna al perimetro del sindacato consentito in sede di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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