Nullità assoluta per mancata traduzione dell’imputato detenuto in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 37738 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’imputato detenuto, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. La regola opera sia quando la traduzione non sia stata disposta, sia quando non sia stata eseguita, indipendentemente dalla ritualità della notifica. L’accertamento della nullità impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di appello per la rinnovazione del giudizio di gravame. La verifica è consentita alla Corte di cassazione in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata dal ricorrente.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2024, confermava la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione.
Tra i motivi, si deduceva la violazione di legge per avere la Corte territoriale dichiarato l’assenza dell’imputato, detenuto per altra causa, nonostante costui avesse manifestato la volontà di comparire e non fosse pervenuta alcuna rinuncia. La Corte era a conoscenza dell’impedimento, avendo inviato richiesta di traduzione alla casa circondariale prima dell’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’imputato detenuto, che abbia manifestato la volontà di comparire, integra una nullità assoluta e insanabile. Il principio è affermato dalle Sezioni Unite n. 35399 del 24/06/2010 e confermato da Sez. IV n. 51517 del 21/06/2013.
La Corte rileva che dagli atti del fascicolo, accessibili in ragione della natura processuale dell’eccezione, emerge che l’udienza di appello è stata celebrata nonostante la mancata traduzione dell’imputato detenuto. Nel verbale si dà atto di una rinuncia a comparire, ma tale rinuncia non è stata rinvenuta; la sentenza di appello si limita ad affermare che l’imputato non comparve, nonostante la rituale notifica.
Il giudizio di secondo grado si è dunque svolto in assenza dell’imputato, in violazione del diritto a partecipare al processo. Tale vizio concretizza una nullità assoluta e insanabile, che travolge l’intera sentenza impugnata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della decisione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rituale celebrazione del giudizio di gravame. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure, relative ai vizi di motivazione e al trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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