Nota di variazione in diminuzione e sanatoria delle violazioni formali (Cass. civ. Sez. 5 n. 19021 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 presuppone la realizzazione di un’operazione imponibile realmente fatturata, il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto e la sussistenza di un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori, restando irrilevante che il corrispettivo sia stato restituito tramite compensazione con successive fatture attive; la definizione dei rapporti contrattuali conseguenti allo scioglimento non è condizione di legittimità della variazione. In materia di sanzioni amministrative tributarie, la violazione per omessa comunicazione dei dati della dichiarazione d’intento, che non incida sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, costituisce violazione formale e non sostanziale, come tale sanabile ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 contestando alla società contribuente l’illegittima emissione di una nota di credito relativa a due fatture emesse in acconto, nonché l’omessa trasmissione dei dati della dichiarazione d’intento ricevuta da un cliente esportatore abituale. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava cessata la materia del contendere sulla sanzione per la dichiarazione d’intento, ritenendo la violazione formale e sanata, e rigettava l’appello dell’Ufficio sulla nota di credito, ritenendola emessa nei termini e con le modalità dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo, relativo alla nota di variazione, rilevando che il meccanismo dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 consente al cedente di rettificare l’IVA già versata, purché l’operazione venga meno, in tutto o in parte, per una causa di scioglimento del rapporto contrattuale. Il terzo comma pone un limite temporale solo per gli eventi dipendenti da sopravvenuto accordo tra le parti. Nel caso di specie, la causale della nota indicava lo storno di un affidamento per forniture rivelatesi eccessive; la mancata prova della restituzione del corrispettivo non inficia la variazione, sia perché la stessa Agenzia aveva riconosciuto l’avvenuta compensazione con fatture successive, sia perché la norma non richiede la definizione dei rapporti conseguenti allo scioglimento.
Sul secondo e terzo motivo, la Corte affronta la natura della violazione per omessa comunicazione dei dati della dichiarazione d’intento, prevista dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471/1997. La ricorrente invocava la sentenza n. 19738/2021, che avrebbe qualificato la violazione come sostanziale. La Corte distingue, invece, tra violazioni sostanziali, che incidono su base imponibile, imposta o versamento, e violazioni formali, che pur pregiudicando l’attività di controllo non incidono su detti elementi, richiamando Cass. n. 21551/2025.
La violazione in esame, relativa ad obblighi dichiarativi che non rilevano sulla determinazione del tributo, è pertanto formale: la differenza non sta nella natura dichiarativa dell’obbligo, ma nell’incidenza sugli elementi costitutivi del tributo. L’art. 9 del d.l. n. 119/2018, nel prevedere la regolarizzazione delle inosservanze di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018, ricomprende anche gli obblighi dichiarativi come quello in questione. Il ricorso è integralmente rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
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Nota della Redazione
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