Canna fumaria irregolare: niente rimozione senza violazione delle distanze (Trib. Torre Annunziata 1658/2026)
Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1658 del 10 giugno 2026 (R.G. 4873/2022) — Giudice dott. Maurizio Ferrara
Il principio
La violazione di norme urbanistiche diverse da quelle sulle distanze non consente al vicino di ottenere la riduzione in pristino; il risarcimento richiede la prova precisa del danno concretamente subito.
Il fatto
Il proprietario chiedeva la rimozione di una canna fumaria che attraversava il proprio appartamento, deducendone l’irregolarità urbanistica, la pericolosità e il danno alla fruibilità dell’immobile.
La motivazione
Il Tribunale, applicando gli artt. 871 e 872 c.c. e richiamando Cass. nn. 5605/2019, 5719/1998 e 14714/1999, ha distinto le norme sulle distanze dalle altre regole edilizie: soltanto le prime permettono la riduzione in pristino. Nessun danno era stato allegato e provato. Inoltre la canna fumaria esisteva dalla costruzione del fabbricato ed era nota all’attore al momento dell’acquisto.
Implicazioni pratiche
L’abusività urbanistica non attribuisce automaticamente al vicino un diritto alla rimozione né al risarcimento.
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