Affidamento in prova al servizio sociale: necessaria valutazione del percorso rieducativo (Cass. pen. Sez. 1 n. 24742/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena e i precedenti penali non possono di per sé assumere rilievo decisivo, in senso negativo, ai fini del giudizio prognostico, essendo necessaria la valutazione del comportamento successivamente serbato dal condannato e del percorso rieducativo intrapreso, anche sulla base del giudizio positivo espresso dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, al fine di verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.
Il Fatto
Un condannato alla pena di tre anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione richiedeva al Tribunale di sorveglianza di Catania la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 legge n. 354 del 1975. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza, evidenziando l’assenza di un adeguato percorso di rieducazione trattamentale, desunta dai numerosi precedenti penali del condannato e dalla pendenza di un procedimento penale per un delitto di elevato disvalore, che il giudice riteneva successivo ai fatti di reato oggetto di esecuzione.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso e del giudizio positivo espresso dall’U.E.P.E. di Catania nella relazione del 20 gennaio 2026, e che il procedimento penale richiamato riguardava, in realtà, fatti antecedenti e non successivi a quelli posti in esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la gravità dei reati e i precedenti penali non possono assumere di per sé rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione del comportamento successivo del condannato e del percorso rieducativo intrapreso (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01).
La Corte ha osservato che il Tribunale di sorveglianza non aveva effettuato un’analitica verifica dell’idoneità trattamentale della misura alternativa richiesta, non dando conto del giudizio positivo espresso dall’U.E.P.E. e basando il diniego su una contestualizzazione cronologica incongrua del procedimento penale pendente, che risultava antecedente e non successivo ai fatti oggetto di esecuzione, rendendo incerto il giudizio di attualità della pericolosità sociale del condannato.
La Corte ha infine ribadito che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una radicale esclusione della pericolosità sociale, ma postulano l’esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l’attivazione del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato, elementi che, nel caso di specie, apparivano avvalorati dalla relazione dell’U.E.P.E.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale nel giudizio prognostico: il giudice di sorveglianza, nel rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, deve motivare in modo specifico e non contraddittorio, indicando le ragioni per cui i precedenti penali e la gravità dei reati sono tali da escludere una positiva evoluzione della personalità del condannato, e deve confrontarsi con gli eventuali elementi positivi emersi, come il giudizio favorevole dell’U.E.P.E.
- Valutazione del comportamento successivo: la difesa deve insistere sulla produzione e valorizzazione di tutti gli elementi che dimostrino un percorso di revisione critica e di reinserimento sociale del condannato, anche attraverso la documentazione di attività lavorative, di percorsi terapeutici o di sostegno familiare, al fine di contrastare un diniego basato esclusivamente sulla gravità dei precedenti.
- Rilevanza della relazione U.E.P.E.: la relazione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna costituisce un elemento di valutazione essenziale, che il giudice di sorveglianza non può disattendere senza specifica e congrua motivazione; il difensore deve quindi sollecitare e valorizzare il parere positivo dell’U.E.P.E., evidenziandone il contenuto e la rilevanza ai fini della prognosi di buon esito della prova.
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