Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Lazio n. 5225 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente e notificata alle altre parti costituite che non si oppongono, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. La declaratoria di estinzione segue alla verifica della regolarità formale della rinuncia e dell’assenza di opposizione delle controparti processuali. La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2022/2023, nonché numerosi atti presupposti e consequenziali. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
In data 22 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato nel fascicolo di causa una dichiarazione di rinuncia al gravame, sottoscritta personalmente e notificata alle altre parti processuali costituite, che non hanno manifestato opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la dichiarazione di rinuncia depositata, ha ritenuto di dover dare atto della volontà abdicativa della ricorrente e di pronunciare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., norma che disciplina gli effetti processuali della rinuncia al ricorso.
La pronuncia si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti previsti dal codice del processo amministrativo: la rinuncia risulta sottoscritta dalla parte personalmente, notificata alle controparti costituite e non opposta dalle stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per la declaratoria di estinzione, senza che occorra esaminare il merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della fattispecie che ha indotto la ricorrente a rinunciare al gravame dopo la costituzione delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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