Condono edilizio e vincolo paesaggistico sui territori costieri (TAR Puglia n. 322 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici imposti sulla base di leggi statali o regionali prima dell’esecuzione delle opere medesime. Il vincolo paesaggistico relativo alla fascia dei 300 metri dal mare, introdotto dall’art. 1 d.l. n. 312/1985, conv. in l. n. 431/1985, e già previsto dall’art. 51, lett. f), l.r. Puglia n. 56/1980, è antecedente all’edificazione realizzata nel 2001. Tale vincolo preclude il condono edilizio a prescindere dalla sua natura assoluta o relativa, non rilevando l’eventuale esclusione di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004. Inoltre, l’amministrazione, nel riscontrare le osservazioni presentate ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione dell’interessato, essendo sufficiente l’esposizione chiara delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di condono presentata nel 2004 per un immobile realizzato nel 2001 in assenza di titolo, in zona ricadente nella fascia dei 300 metri dal mare. L’amministrazione fondava il diniego sull’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, attesa la presenza del vincolo paesaggistico sui territori costieri.
Il ricorrente contestava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’omessa valutazione delle osservazioni endoprocedimentali e, nel merito, la successiva introduzione del vincolo rispetto alla data di realizzazione dell’immobile, la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza e la natura non assoluta del vincolo medesimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ha rilevato che il provvedimento impugnato conteneva un’espressa valutazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale e che l’amministrazione non è tenuta a un esame analitico di ogni deduzione, essendo sufficiente la chiara esposizione delle ragioni impeditive dell’accoglimento, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato, Sez. II, n. 9018 del 18.11.2025.
Quanto al merito del diniego, il TAR ha ricostruito la disciplina applicabile: l’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili gravati da vincoli paesaggistici imposti prima dell’esecuzione. Nel caso di specie, il vincolo sulla fascia dei 300 metri dal mare non è stato introdotto dal d.lgs. n. 42/2004, ma già dall’art. 51, lett. f), l.r. n. 56/1980 e, a livello nazionale, dal d.l. n. 312/1985, conv. in l. n. 431/1985, con la conseguenza che il vincolo preesisteva all’edificazione del 2001. Da ciò deriva la mancata integrazione della condizione richiesta per la sanatoria.
Il Collegio ha poi escluso la rilevanza dell’eccezione di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004, sia per la mancata dimostrazione delle condizioni di operatività, sia perché la norma attiene ai soli vincoli di origine statale, mentre la tutela paesaggistica delle aree costiere è stabilita anche dalle previsioni regionali. Ha inoltre precisato che la disciplina condonistica, di carattere eccezionale e a interpretazione restrittiva, prescinde dalla natura assoluta o relativa del vincolo, alla luce dei precedenti citati tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 5219/2024 e n. 7318/2023.
Infine, il TAR ha giudicato infondata la censura relativa alla mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza: il Comune non si è sostituito alle valutazioni di competenza di tale amministrazione, avendo semplicemente accertato l’insussistenza di un presupposto legale per il condono. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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