Sopravvenuta inefficacia ex lege del ricalcolo Agea quote latte e improcedibilità (TAR Lazio n. 3771 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte, già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, sono prive di effetto ex lege e sostituite da quelle adottate secondo le nuove disposizioni. Il ricorso proposto avverso tali atti divenuti inefficaci è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenienza normativa opera quale fatto estintivo della materia del contendere in senso processuale, imponendo all’Amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato due comunicazioni di Agea, con le quali l’Agenzia aveva ricalcolato il prelievo supplementare imputato per i periodi 2001/2002 e 1999/2000, in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria. I provvedimenti erano stati notificati via pec l’11 ottobre 2022 e il 1° dicembre 2022. Il ricorso, affidato a sei motivi, contestava la violazione ed elusione del giudicato, l’intervenuta prescrizione del credito, l’erroneità dei calcoli e la violazione della disciplina europea in materia di quote latte.
Agea non si è costituita in giudizio. Nel corso del processo è intervenuta una sopravvenienza normativa che il ricorrente ha ritenuto idonea a definire la vertenza, chiedendo pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia legale del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione della sopravvenuta inefficacia ex lege dei provvedimenti di ricalcolo già notificati da Agea. La norma richiamata è l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Il Tribunale ha osservato che tale disposizione incide direttamente sugli atti oggetto del giudizio, determinandone la perdita di efficacia. Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore, con la conseguenza che l’interesse del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati è venuto meno.
Il Collegio ha richiamato, conformandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato, i precedenti TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 7987 del 23 aprile 2025 e TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 13949 del 15 luglio 2025, che hanno riconosciuto alla sopravvenienza normativa l’idoneità a definire il giudizio nel medesimo senso.
Su tali basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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