Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale (TAR Calabria n. 1518 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato sopravviene nel corso del giudizio e soddisfi integralmente l’interesse fatto valere dal ricorrente. In tale evenienza, il giudice amministrativo accerta il venir meno della controversia, senza necessità di scrutinare nel merito i vizi dedotti. La peculiarità dei profili fattuali e interpretativi della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 6/26 del 26 giugno 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Roggiano Gravina aveva disposto la rimozione di uno specchio parabolico installato su suolo pubblico e la revoca della relativa autorizzazione, deducendo plurimi vizi di legittimità. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 24 luglio 2026, il ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale, l’interesse sostanziale del ricorrente risultava pienamente soddisfatto. Tale circostanza integra la fattispecie di cui all’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un provvedimento che elimini gli effetti dell’atto impugnato e soddisfi la pretesa azionata.
La pronuncia si fonda sull’accertamento dell’avvenuta eliminazione dell’atto lesivo, che priva di oggetto la controversia, rendendo superfluo l’esame dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo. Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere allo scrutinio delle censure nel merito.
Quanto alle spese di lite, i peculiari profili fattuali e interpretativi della vicenda hanno indotto il Collegio a disporne la compensazione integrale tra le parti, secondo il principio di cui all’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dal processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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