Illegittimo il blocco regionale delle rinnovabili (Corte cost. n. 28/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5. Quella norma vietava per un periodo non superiore a diciotto mesi la realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attesa della legge regionale che doveva individuare le aree idonee a ospitarli.
Il caso. La legge sarda si intitolava “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”. Il suo articolo 3 sottoponeva una serie di ambiti territoriali a misure di salvaguardia, cioe’ a un divieto temporaneo di costruire nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il divieto colpiva anche gli impianti gia’ in corso di autorizzazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione con ricorso depositato il 30 agosto 2024 e ha chiesto anche la sospensione immediata della sua efficacia. Nel dicembre 2024 la Regione ha abrogato quella legge, ma la Corte ha deciso lo stesso, perche’ la norma aveva gia’ avuto applicazione nel periodo precedente.
Il dubbio sollevato. Secondo il Governo una Regione non puo’ bloccare in modo generalizzato i nuovi impianti rinnovabili. Lo Stato, con il decreto legislativo n. 199 del 2021, ha fissato principi precisi: il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il divieto di introdurre moratorie mentre si individuano le aree idonee, l’avvio di procedure autorizzative agevolate nelle aree indicate come idonee in via temporanea. La Regione replicava di aver agito nell’esercizio delle proprie competenze statutarie su edilizia, urbanistica e paesaggio, e sosteneva che un blocco cosi’ breve non avrebbe compromesso gli obiettivi energetici regionali.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha stabilito prima di tutto a quale competenza appartiene la norma, guardando all’oggetto, alla ratio e alla finalita’. Pur essendo intitolata alla tutela del paesaggio, la legge incideva in modo significativo sugli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Rientra quindi in modo prevalente nella competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, prevista dall’articolo 4 dello statuto speciale, che va esercitata nel limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La Corte ha aggiunto che il risultato non cambierebbe considerando anche la competenza primaria sul paesaggio: entrambe incontrano il limite dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
Nel merito la Corte ha rilevato il contrasto con l’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che vieta espressamente le moratorie nel tempo in cui la Regione individua le aree idonee. Non ha dato peso al fatto che il divieto fosse a termine: diciotto mesi sono molto piu’ dei centottanta giorni che la legge statale concede alle Regioni per approvare la legge sulle aree idonee. L’articolo 3 e’ stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3 e 4 dello statuto speciale e dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2018/2001/UE, al regolamento UE 2021/1119 e al decreto legislativo n. 199 del 2021. La decisione sul merito ha assorbito la richiesta di sospensione cautelare.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di una societa’ che si diceva titolare di progetti gia’ autorizzati in Sardegna. Nei giudizi sulle leggi promossi in via principale possono stare in causa solo chi ricorre e chi ha adottato la legge contestata.
Cosa cambia in pratica. Il punto utile e’ la distinzione tra scegliere dove costruire e impedire di costruire. Una Regione puo’ decidere quali aree sono idonee, e con questo indirizzare gli impianti lontano dai luoghi che vuole proteggere; non puo’ invece sospendere tutte le nuove installazioni mentre prende quella decisione. La tutela del paesaggio resta un obiettivo legittimo, ma va perseguita con la selezione delle aree, non con il blocco generalizzato. Per chi progetta o autorizza impianti il riferimento resta la disciplina statale: le aree idonee si individuano con legge regionale entro centottanta giorni e, se la Regione non provvede, lo Stato puo’ esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 41 della legge n. 234 del 2012.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/28
Nota della Redazione
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