Permesso annullato: illegittima la sanatoria edilizia di Bolzano (Corte cost. n. 22/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1. Quella norma aveva riscritto l’art. 94 della legge provinciale n. 9 del 2018 e stabiliva in modo autonomo che cosa accade quando un edificio viene realizzato con un titolo edilizio poi annullato.
Il caso. Quando un titolo edilizio viene annullato, l’opera già costruita resta senza una base valida. Il testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) prevede che l’amministrazione verifichi prima se i vizi della procedura si possono correggere e se si può rimettere tutto com’era. Solo se entrambe le strade sono impraticabili scatta la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso: si paga una sanzione pari al valore venale delle opere e l’immobile resta in piedi. La norma provinciale aveva cambiato più pezzi di questo meccanismo. Permetteva di rinunciare al ripristino anche per bilanciare i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate. Calcolava la sanzione non sul valore venale, ma sul costo di costruzione, da 0,8 a 2,5 volte, in base al danno urbanistico. E consentiva di ridurre la somma se nel frattempo l’opera fosse diventata conforme alle previsioni urbanistiche in vigore.
Il dubbio. La norma è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo il ricorso, gli artt. 36 e 38 del testo unico dell’edilizia sono norme fondamentali di riforma economico-sociale e vincolano quindi anche la Provincia. La Provincia si è difesa richiamando la propria competenza primaria in materia di urbanistica e sostenendo di avere soltanto graduato la sanzione in modo proporzionato.
Il ragionamento della Corte. La Corte riconosce che la materia rientra nella competenza primaria provinciale in tema di urbanistica e piani regolatori (art. 8, numero 5, dello statuto speciale) e che le sanzioni amministrative seguono la materia alla quale accedono. Per questo dichiara inammissibile la censura fondata sull’art. 117, terzo comma, della Costituzione: quel parametro riguarda la competenza concorrente e qui non è pertinente. La competenza primaria, però, va esercitata nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (art. 4 dello statuto). Gli artt. 36 e 38 hanno questa natura, perché servono ad assicurare su tutto il territorio nazionale condizioni uniformi per sanare gli abusi edilizi, a tutela del governo del territorio, del paesaggio e dell’ambiente. L’art. 38 in particolare fissa un preciso punto di equilibrio tra l’affidamento di chi ha costruito con un titolo poi annullato e l’interesse pubblico a un ordinato sviluppo urbanistico. Il legislatore locale non può spostare quel punto. La norma di Bolzano lo spostava sotto tre profili: aggiungeva elementi di valutazione che lo Stato aveva già considerato a monte, fino a escludere il ripristino a fronte di lesioni urbanistiche lievi; sostituiva il valore venale con il costo di costruzione, cioè un criterio meno oneroso; e, riducendo la sanzione per la sola conformità urbanistica sopravvenuta, reintroduceva una sorta di condono amministrativo che ignora il principio della doppia conformità dell’art. 36.
Che cosa cambia. La disciplina provinciale non può più essere applicata. Per gli interventi eseguiti con un titolo poi annullato valgono le regole del testo unico: prima la verifica, su basi tecniche, se i vizi della procedura si possono rimuovere e se il ripristino è possibile; solo in caso di impossibilità la sanzione pecuniaria pari al valore venale dell’opera, il cui pagamento integrale produce gli effetti della sanatoria. Chi ha una pratica in corso deve attendersi importi calcolati su quel parametro e non sul costo di costruzione. Resta ferma la doppia conformità: una conformità urbanistica arrivata dopo non basta a ridurre la sanzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/22
Nota della Redazione
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