Piano di riequilibrio e ius superveniens: termine per l’integrazione (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 7 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo non approva il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le Sezioni riunite in speciale composizione devono tenere conto, in una visione dinamica dell’equilibrio di bilancio, dei fatti sopravvenuti che attestino una diversa situazione finanziaria e contabile dell’ente. Il giudizio resta di legittimità-prognostica: non consente al ricorrente di sollecitare una nuova valutazione dell’attendibilità delle previsioni del Piano, né la predisposizione di un nuovo Piano, perché ciò altererebbe la distinzione tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale contabile. Ne segue che, quando sopravvenga una legge regionale che assegna risorse finalizzate ad assicurare la sostenibilità dei piani in corso di esame, le Sezioni riunite concedono all’ente un termine per integrare il Piano con tali risorse, senza sostituirsi all’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva adottato un Piano di riequilibrio finanziario, poi riformulato, e ne aveva chiesto l’approvazione. La Sezione di controllo per la Regione siciliana aveva negato l’approvazione, rilevando tra l’altro la mancata considerazione degli effetti sul fondo di rotazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale.

Il Comune ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti. Nel corso del giudizio, con memoria del 10 gennaio 2025, ha comunicato di avere incassato il contributo previsto dalla legge della Regione Sicilia n. 25 del 2024, destinato a sostenere i piani di riequilibrio in esame davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite muovono dalla constatazione che tra le ragioni poste a base del diniego di approvazione vi è la mancata considerazione degli effetti della sentenza n. 224 del 2023. La Corte costituzionale, in quella pronuncia, ha chiarito che non è necessario riapprovare a ritroso tutti i bilanci antecedenti, essendo sufficiente ridefinire correttamente le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna i rimedi consentiti nel periodo di riferimento.

Il Collegio richiama quindi la propria giurisprudenza sulla natura del giudizio. Da un lato, esso non si limita alla verifica della correttezza, razionalità, logicità, coerenza e legittimità del percorso motivazionale, ma deve tenere conto, in una visione dinamica dell’equilibrio di bilancio, di fatti che attestino una diversa situazione finanziaria e contabile dell’ente (sent. 3/2014, richiamata da sent. n. 32/2020/EL).

Dall’altro lato, la particolare natura del giudizio non attribuisce al ricorrente il potere di sollecitare la valutazione di fatti nuovi e diversi da quelli riconducibili a una più avvertita valutazione prognostica del Piano, né tanto meno di proporre un nuovo Piano. Una simile eventualità comporterebbe un’alterazione e commistione tra i diversi ruoli magistratuali del controllo e della giurisdizione contabile.

Su queste basi, e rilevato l’intervento dello ius superveniens rappresentato dalla legge regionale che ha messo a disposizione risorse per la sostenibilità dei piani in esame, le Sezioni riunite concedono al Comune un termine di sei mesi per integrare il Piano oggetto del giudizio con le risorse sopravvenute. La soluzione preserva la separazione dei ruoli: la Corte non valuta essa stessa l’attendibilità del Piano, ma restituisce all’ente lo spazio per adeguarlo al mutato quadro finanziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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