Non configurabile l’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 187 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni degli enti locali, l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del conto non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario, modellato sul prospetto di cui al d.P.R. n. 194/1996, presuppone una gestione di beni sottoposti a custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. In assenza di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune di omissis, qualificato come conto del consegnatario di beni, relativamente all’esercizio finanziario 2019 e depositato il 01.07.2020. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile del conto della gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se, in presenza di una gestione che non involge beni soggetti a custodia, sussista un obbligo di resa del conto giudiziale da parte dell’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La Corte rileva però che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.

Su questa base la Sezione aderisce alla conclusione della Procura regionale, dichiarando la conformità alla pacifica giurisprudenza contabile. Vengono richiamate, tra le tante, questa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Secondo tale orientamento, per i beni non soggetti a custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

La pronuncia è di rito, sicché la Corte nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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