Imbrattare cose altrui resta reato: la Corte non depenalizza (Corte cost. n. 105/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 639 del codice penale, la norma che punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui. La norma resta in vigore cosi’ com’e’: il fatto continua a essere reato e nei casi aggravati si procede d’ufficio, senza bisogno della querela della persona offesa.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze era in corso un processo penale a carico di una persona accusata di aver imbrattato con escrementi la porta d’ingresso, il muro e il pavimento davanti all’abitazione di un’altra persona. Il fatto era contestato nella forma aggravata. Nell’udienza predibattimentale sia l’accusa sia la difesa hanno chiesto una sentenza di non luogo a procedere. Il giudice ha sospeso il processo e si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
Il confronto con il danneggiamento. Nel 2016 il legislatore ha tolto rilevanza penale al danneggiamento semplice, cioe’ all’articolo 635, primo comma, del codice penale nella versione precedente. Quei fatti sono diventati illeciti civili, puniti con una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro prevista dal decreto legislativo n. 7 del 2016. L’articolo 639 del codice penale, invece, non e’ stato toccato.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale di Firenze il deturpamento e l’imbrattamento sono meno gravi del danneggiamento. Il danneggiamento modifica la cosa, ne riduce il valore o ne impedisce l’uso e richiede un intervento di ripristino. L’imbrattamento produce invece un’alterazione temporanea e superficiale, facilmente rimediabile. Risulterebbe quindi irragionevole punire con una pena, che nei casi di immobili o mezzi di trasporto e’ anche detentiva, un fatto meno grave di un altro che oggi comporta solo una sanzione civile. Il giudice chiedeva percio’ di sostituire la pena con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro. In subordine contestava il quinto comma dell’articolo 639, che prevede la procedibilita’ d’ufficio per i casi aggravati, mentre il danneggiamento e’ perseguibile a querela.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto l’eccezione con cui l’Avvocatura dello Stato sosteneva che la questione non fosse rilevante. Nel merito ha ricordato che il legislatore ha ampia discrezionalita’ nello scegliere quali fatti punire e con quali pene, con il limite della non manifesta irragionevolezza. La Corte riconosce che le due condotte offendono lo stesso bene e che l’imbrattamento incide in modo piu’ superficiale. Osserva pero’ che la scelta di mantenere la pena risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa illegalita’ che offendono il decoro urbano, esigenza gia’ enunciata nella legge n. 94 del 2009. La stessa legge ha equiparato gli immobili altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, e una nuova figura di deturpamento e’ stata introdotta dal decreto-legge n. 48 del 2025, come convertito. Per la Corte questo dimostra che l’imbrattamento non e’ piu’ soltanto una versione minore del danneggiamento: colpisce un interesse ulteriore, di dimensione collettiva, con autonoma rilevanza penale.
Perche’ inammissibili. Intervenire come chiedeva il giudice significherebbe isolare i soli profili patrimoniali dentro una fattispecie ormai unitaria e piu’ ampia, che tutela una pluralita’ di beni. Servirebbe un riassetto complessivo della disciplina sanzionatoria, che spetta al legislatore e non alla Corte. Per le stesse ragioni e’ stata dichiarata inammissibile anche la questione sulla procedibilita’ d’ufficio.
Cosa cambia. Nulla cambia per chi imbratta o deturpa beni altrui: il fatto resta reato. Se riguarda immobili o mezzi di trasporto, il processo puo’ partire anche senza querela della persona offesa. Chi subisce invece un danneggiamento semplice non ha piu’ davanti a se’ un reato, ma puo’ rivolgersi al giudice civile e chiedere la sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro oltre al risarcimento. Una scelta diversa potra’ arrivare solo da una nuova legge.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/105