Elezione di domicilio nel patrocinio a spese dello Stato ed effetti processuali (Cass. pen. Sez. II n. 29593 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti al solo procedimento incidentale: ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio rese nell’ambito di uno stesso procedimento. La rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto produce effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale è formulata, ma anche per quelle successive, fino a quando non manifesti la volontà di essere tradotto. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi meramente reiterativi di quelli d’appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/09/2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con i primi due motivi si deduce la nullità della sentenza per omessa notifica all’imputata presso il domicilio eletto del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, nonché per la mancata traduzione dell’imputata detenuta in due udienze dibattimentali. Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità all’imputata dei fatti contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per essere proposto con motivi meramente reiterativi di quelli dedotti in appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.

Quanto alla prima doglianza, la Corte ribadisce il principio per cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale, non essendo consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio rese nello stesso procedimento. Richiama sul punto Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 e Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018. Ne consegue la piena regolarità della notifica al difensore, in proprio e quale domiciliatario, del decreto di fissazione dell’udienza preliminare.

In ordine alla omessa traduzione, la Corte rileva che le udienze indicate erano di mero rinvio, determinate dall’astensione del difensore e dalla proroga del deposito dell’elaborato peritale, senza svolgimento di attività istruttoria. Dirimente è il rilievo delle ininterrotte rinunce dell’imputata alla partecipazione a tutte le udienze, senza successive manifestazioni di volontà di essere tradotta. Richiama il principio di Sez. 6, n. 36709 del 22/07/2015, secondo cui gli effetti della rinuncia a comparire del detenuto permangono fino a revoca espressa.

Il terzo motivo è dichiarato aspecifico: la motivazione dei giudici di merito ha valorizzato la contiguità spazio-temporale dei reati e le risultanze dell’elaborato peritale, basato su analitica comparazione di immagini. Il ricorrente propone una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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