Rinuncia al riesame non preclude la revoca del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. V n. 12859 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non determina la formazione del c.d. giudicato cautelare e non preclude all’indagato la possibilità di riproporre gli stessi o analoghi motivi a fondamento di una richiesta di revoca del sequestro. La preclusione endoprocessuale presuppone un esame nel merito delle censure difensive da parte di un giudice superiore. La rinuncia all’impugnazione equivale alla mancata proposizione del riesame e comporta la sola abdicazione al controllo del tribunale e alla sollecitazione del controllo formale sull’ordinanza, non a tutte le questioni astrattamente deducibili inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento. Pertanto, è ammissibile la richiesta di revoca, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., che non contesti i presupposti genetici della misura ma tenda alla sua riduzione per la ritenuta insussistenza del profitto del reato. L’ordinanza che dichiari inammissibile l’appello cautelare sul presupposto della preclusione è erronea in diritto ed è annullata con rinvio.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, in due distinte occasioni, sequestri preventivi finalizzati alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quantificato in euro 1.095.872,64, nell’ambito della liquidazione giudiziale di una società. L’indagato aveva presentato istanza di revoca parziale per euro 277.064,00, deducendo che quella somma, oggetto di bonifici dal conto societario a proprio favore, era stata stornata e riaccreditata alla società poco dopo, con le medesime modalità, e non era mai entrata nella sua disponibilità.
Il GIP aveva rigettato l’istanza, rilevando che la questione era già stata vagliata in sede di emissione del provvedimento cautelare. L’appello dell’indagato avverso il rigetto era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame, sul rilievo che le doglianze si basavano su documentazione già acquisita e non introducevano elementi di novità. Da qui il ricorso per cassazione, con un unico motivo per violazione di legge processuale e motivazione assente o apparente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. L’ordinanza impugnata si esaurisce in una declaratoria di inammissibilità, facendo leva sulla ragione inespressa della sussistenza di una preclusione endoprocessuale. La Corte ritiene l’assunto non condivisibile nei suoi presupposti giuridici e fattuali.
Il tema del c.d. giudicato cautelare va esaminato alla luce della situazione processuale effettiva. Nel caso, l’indagato aveva proposto riesame, poi rinunciato, e il Tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità per rinuncia. La Corte ricorda che, secondo le Sezioni Unite n. 46201 del 2018, la disciplina della revoca delle misure reali e quella delle misure personali sono sostanzialmente coincidenti. La preclusione si forma a seguito di pronunzie emesse all’esito del procedimento incidentale, ma presuppone un esame nel merito delle censure da parte di un giudice superiore.
La rinuncia al riesame equivale alla mancata proposizione dell’impugnazione. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 1994, n. 29952 del 2004 e Sez. 6 n. 40611 del 2024, che esclude la preclusione in caso di mancata attivazione del riesame. La revoca, infatti, attiene al riscontro dei soli presupposti sostanziali della restrizione, mentre il riesame investe l’atto nei suoi profili formali e sostanziali riferiti alla genesi della misura.
La Corte conclude che la rinuncia al riesame non preclude all’indagato di porre gli stessi o analoghi motivi a fondamento di una richiesta di revoca. Nella specie, peraltro, la richiesta non mirava a contestare i presupposti genetici della misura, ma tendeva alla sua riduzione, sul rilievo che una somma rientrata nel patrimonio della fallita prima della dichiarazione di fallimento dovrebbe essere scomputata dal profitto del reato. Investito dell’appello, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza di una condotta classificabile come distrazione e chiarire perché quella somma rientrasse nel profitto. Segue l’annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame.
Nota della Redazione
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