Nessun interrogatorio preventivo se la misura la dispone il riesame (Cass. pen. Sez. V n. 12857 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di misura cautelare coercitiva applicata dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non deve procedersi, prima dell’adozione del provvedimento, all’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini. L’esigenza di anticipazione del contraddittorio, che fonda l’istituto introdotto nell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., risulta già soddisfatta dallo svolgimento del contraddittorio camerale nell’incidente cautelare di impugnazione, nel quale la difesa può comparire e chiedere l’interrogatorio. La relativa omissione non integra pertanto la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia in carcere a un’indagata per una pluralità di fatti di bancarotta concernenti due società fallite, amministrate di fatto, non ravvisando i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Su appello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento, applicava la misura degli arresti domiciliari in relazione ai medesimi titoli di reato.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.: il riesame avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio preventivo dell’indagata, non eseguito dal G.I.P. che aveva rigettato la richiesta. Con il secondo motivo si censurava la valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha introdotto il contraddittorio anticipato rispetto all’adozione della misura cautelare personale. La novella, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il successivo 25 agosto, è applicabile a tutte le richieste pendenti a tale data, in ossequio ai principi del tempus regit actum e del favor rei. Poiché l’ordinanza del G.I.P. è stata emessa il 13 settembre 2024, la fattispecie è governata dalla nuova disciplina.

L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. configura l’interrogatorio preventivo come istituto residuale: opera solo quando la misura sia finalizzata a fronteggiare il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed è escluso in presenza delle esigenze di cui alle lettere a) e b), per i delitti di maggiore gravità e per le misure interdittive, rispetto alle quali resta fermo l’art. 289, comma 2, cod. proc. pen.. Il legislatore ha esteso alle misure coercitive la regola già nota per le misure interdittive.

Il quesito centrale riguarda l’ipotesi in cui la misura venga disposta dal Tribunale del riesame su appello del pubblico ministero. La Corte richiama l’interpretazione già resa sull’art. 289, comma 2, cod. proc. pen.Sez. VI n. 14958 del 05.03.2019 — secondo cui, quando il contraddittorio si sia svolto nel procedimento incidentale di impugnazione, viene meno l’esigenza sottesa all’incombente. Il meccanismo dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. consente di instaurare anticipatamente il confronto, con l’apporto difensivo e la possibilità di comparire all’udienza e chiedere di essere interrogati.

A conforto, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 17274 del 26.03.2020, che, in tema di interrogatorio di garanzia, hanno escluso la necessità dell’incombente quando la misura sia applicata dal riesame su appello del pubblico ministero, essendo il diritto di difesa assicurato dal contraddittorio in sede di impugnazione. La medesima ratio si estende alla nuova disciplina, poiché la funzione dell’istituto è l’anticipazione del confronto, già garantita.

Il primo motivo è dunque infondato. Anche il secondo è rigettato: il controllo di legittimità non comprende la rilettura degli elementi fattuali, ma è circoscritto alla congruità della motivazione. Il riesame ha argomentato in modo logico ed esaustivo la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando la sistematicità delle condotte, l’amministrazione di fatto tramite prestanome, la pendenza di procedimenti per evasione fiscale e truffa aggravata, quali indici di abitualità. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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