Impianti di accumulo BESS, PAS e perimetro degli impianti industriali (TAR Piemonte n. 994 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della DIA, oggi SCIA, e va qualificata come atto soggettivamente e oggettivamente privato. Al decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione non si perfeziona una fattispecie legale tipica equiparabile al provvedimento di accoglimento, ma si rende semplicemente lecita l’attività privata secondo il meccanismo proprio della SCIA, con conseguente onere di tempestiva attivazione del Comune per verificarne i presupposti e possibilità di intervento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990. Il consolidamento degli effetti per mancato intervento inibitorio presuppone però che l’intervento rientri tra quelli assoggettati a tale regime: la presentazione di una PAS è tamquam non esset se la normativa applicabile richiede il diverso titolo dell’autorizzazione unica, che comporta anche uno spostamento di competenza tra enti. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 190/2024, la previgente disciplina continua ad applicarsi alle sole procedure per le quali la verifica di completezza documentale risulti compiuta al 30.12.2024. L’allegato B, Sezione I, lett. aa) del medesimo decreto assoggetta gli impianti di accumulo elettrochimico a PAS solo se ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali, con portata più restrittiva rispetto alla previgente nozione di aree ove sono situati impianti industriali.

Il Fatto

Una società presenta al Comune una procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 150 MW. Dopo la richiesta di integrazioni documentali del gennaio 2025, il Comune notifica un preavviso di diniego e, il 04.04.2025, adotta il provvedimento di rigetto dell’istanza, fondato sul rilievo che l’intervento non sarebbe assentibile a mezzo PAS, essendo necessaria l’autorizzazione unica di competenza provinciale.

La società impugna il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la tardività del provvedimento inibitorio, l’errata applicazione della nuova disciplina e l’errore interpretativo sull’individuazione del titolo necessario. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per pretesa acquiescenza, per essersi la ricorrente rivolta alla Provincia, e resiste nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità. La comunicazione inviata alla Provincia non costituisce domanda di rilascio dell’autorizzazione unica, ma una richiesta di parere preventivo sulla competenza, sicché non depone in modo univoco per l’acquiescenza al diniego comunale.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La PAS è assimilabile alla DIA, oggi SCIA, e la sua natura privata esclude che l’inerzia dell’amministrazione equivalga a un provvedimento di accoglimento. Il consolidamento del titolo per mancato intervento inibitorio presuppone però che l’intervento rientri tra quelli effettivamente assoggettati a PAS: diversamente, la dichiarazione è tamquam non esset e l’amministrazione può intervenire in ogni momento. L’assoggettabilità a PAS o ad autorizzazione unica determina inoltre uno spostamento di competenza tra enti, e non può ammettersi che un intervento soggetto ad autorizzazione unica venga eseguito sfruttando l’inerzia di un ente incompetente.

Il secondo motivo non merita condivisione. L’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 190/2024 fa salva la previgente disciplina solo per le procedure in cui la verifica di completezza documentale risulti compiuta al 30.12.2024. Per la PAS, il previgente art. 6 del D. Lgs. 28/2011 non fissa un termine per tale verifica, e la giurisprudenza ammette la richiesta di integrazioni entro il termine di trenta giorni. Quand’anche si applicasse analogicamente il termine di quindici giorni previsto per l’autorizzazione unica, la verifica non sarebbe stata completata al 30.12.2024, essendo decorsi pochi giorni dalla presentazione. La ricorrente non ha provato che la verifica fosse già stata effettuata.

Anche il terzo motivo è respinto. Sussiste discontinuità tra la previgente previsione, che richiedeva l’ubicazione in aree ove sono situati impianti industriali, e l’allegato B, Sezione I, lett. aa), che richiede l’ubicazione esclusiva all’interno del perimetro di impianti industriali. Nel caso concreto, il progetto esclude il principale corpo di fabbrica e interessa locali tecnici accessori, privi di autonoma attività produttiva, oltre a un’ampia area scoperta e a un campo sportivo abbandonato. Non rileva la destinazione urbanistica produttiva dell’area, perché la norma richiede la sussistenza attuale di un impianto industriale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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