Rinnovo del permesso di soggiorno e valore ostativo del precedente decreto di archiviazione non impugnato (TAR Lombardia n. 3220 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, il decreto di archiviazione di una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è legittimo quando si fonda su un precedente provvedimento di diniego della stessa Amministrazione, ormai inoppugnabile per intervenuta decadenza dai termini di impugnazione. La mancata impugnazione del provvedimento negativo preclude, a far data dalla sua adozione, la legittima permanenza dello straniero nel territorio nazionale. In assenza di nuovi elementi, quali la prova dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa o di un concreto inserimento sociale, l’Amministrazione non è tenuta a rivalutare la posizione dell’istante.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore di Milano aveva archiviato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata nel 2022. Il provvedimento era stato adottato “per disinteresse”, richiamando un precedente decreto di archiviazione reso dalla stessa Questura nel 2016 in relazione ad un’analoga istanza, mai impugnato dall’interessato.
Con il ricorso, il cittadino deduceva la violazione degli artt. 5 e 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e omessa istruttoria. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la sua posizione in concreto, attualizzando la valutazione risalente al 2016 e considerando le sue prospettive di reinserimento lavorativo e sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la portata ostativa del precedente provvedimento di archiviazione del 2016. Tale provvedimento, non impugnato, aveva determinato un inoppugnabile definizione degli interessi, facendo venire meno sin da allora ogni titolo legittimante la permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale.
Il Collegio ha osservato che l’archiviazione della nuova istanza costituiva esito necessario, dovendo l’Amministrazione prendere atto del pregresso diniego. Nessun plausibile argomento era stato introdotto dal ricorrente che potesse orientare diversamente l’esito del procedimento.
I giudici hanno inoltre valorizzato gli esiti istruttori, dai quali non emergeva traccia di un effettivo rapporto di lavoro dal 2015 né di un principio di prova di un concreto inserimento sociale e lavorativo. L’assenza di tali elementi rendeva insussistente qualsivoglia presupposto per il rilascio del titolo richiesto.
La decisione conferma che l’Amministrazione non deve rivalutare d’ufficio la posizione dello straniero quando la precedente vicenda procedimentale si sia conclusa con un diniego non contestato, salvo che l’istante alleghi circostanze nuove e puntualmente dimostrate. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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