Impianti di distribuzione carburanti e distanze dal netto storico (TAR Sicilia n. 1654 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, il Piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete approvato dal Comune mantiene la propria efficacia per espressa previsione delle N.T.A. del P.R.G., con la conseguenza che l’amministrazione deve valutare l’intervento secondo le sole prescrizioni del piano carburanti e non secondo le limitazioni di distanza dettate dalle medesime N.T.A. Sussiste, infatti, un rapporto di specialità tra i due atti amministrativi generali. È illegittimo il diniego di permesso di costruire fondato sul divieto di edificazione a distanza inferiore a 100 metri dagli edifici del netto storico quando tale vincolo non trova applicazione agli impianti di distribuzione, essendo le stesse N.T.A. ad autoescluderlo. Il vincolo del netto storico, inoltre, non può essere imposto dal P.R.G., difettando la competenza comunale in materia di tutela dei beni storici e artistici.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune un’istanza per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti su un’area classificata dal vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea E1 “verde agricolo”. Lo Sportello Autonomo Concessioni Edilizie convocava la conferenza di servizi in modalità asincrona per l’acquisizione dei pareri prodromici all’intervento.

In sede di conferenza, l’Area Urbanistica esprimeva parere negativo, rilevando che l’impianto sarebbe stato realizzato a distanza inferiore a 100 metri da edifici identificati come “netto storico”. Il parere veniva recepito dall’articolazione procedente, che negava l’istanza. La società impugnava il diniego e il parere presupposto, deducendo la falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G., che farebbero salve le prescrizioni del piano carburanti comunale, recanti distanze inferiori. Il Comune si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso muovendo dal coordinamento tra le fonti urbanistiche comunali. L’art. 17, comma 2 delle N.T.A. del P.R.G. vieta di edificare manufatti in adiacenza a edifici o complessi storici identificati nelle tavole del netto storico o a distanza inferiore a 100 metri dagli stessi.

Tale disposizione, tuttavia, deve essere letta insieme all’art. 2, comma 4 delle N.T.A., che fa espressamente salva l’efficacia del Piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con delibera consiliare del 1999 e aggiornato. Per il giudice, l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare l’intervento tenendo conto unicamente delle limitazioni derivanti dal piano carburanti, e non delle N.T.A., in ragione del rapporto di specialità che lega i due atti amministrativi generali, per stessa decisione dell’ente resistente.

La permanenza in vigore del piano carburanti del 1999 è confermata dal decreto assessoriale del 26 novembre 2008, che all’art. 1, comma 3, richiama la regolamentazione dell’installazione degli impianti a mezzo di atto amministrativo generale di competenza comunale.

Il riferimento alla competenza amministrativa consente di superare la tesi dell’ente locale, che riteneva operante il vincolo del netto storico ai sensi del comma 2. Il Tribunale osserva che non è il P.R.G. lo strumento con cui apporre vincoli di tale portata, né sussiste competenza comunale in materia di tutela dei beni storici e artistici. Quanto all’osservanza delle norme di edilizia e urbanistica, sono le stesse N.T.A. del P.R.G. ad autoescluderne l’applicazione agli impianti di distribuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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