Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2085 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, purché il relativo ricorso sia proposto nel termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e depositato nel termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Grava sull’Amministrazione debitrice, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato: la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento integra l’inadempimento. Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi, se dirigente interno della stessa Amministrazione, non ha diritto ad alcun compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era ormai passata in giudicato.

Non essendo intervenuto il pagamento e decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né comprovare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una questione preliminare di rito. Il ricorso era stato notificato presso la sede dell’Amministrazione anziché presso la competente Avvocatura dello Stato. Con una precedente ordinanza n. 561/2026 la Sezione aveva disposto il rinnovo della notifica, richiamando l’art. 11, terzo comma, R.D. n. 1611/1933, che impone la notifica presso l’Avvocatura nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità.

La parte ha però rinotificato presso l’Avvocatura di Messina anziché quella di Catania. Rilevata in udienza l’ulteriore erroneità, il Collegio osserva che l’Avvocatura non ha eccepito l’inammissibilità e si è rimessa alla decisione. La costituzione in giudizio della parte intimata, senza rilievo, sana la nullità ai sensi dell’art. 43, comma 3, cod. proc. amm., consentendo l’esame del merito.

Nel merito, il Tribunale verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non contestata dalla resistente, il provvedimento rientra tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è documentata la notifica della sentenza all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Quanto all’inadempimento, il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né ha comprovato il pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e afferma la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. Non riconosce le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è rimesso alla libera scelta del creditore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando sul punto plurimi precedenti amministrativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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