Cessazione della materia del contendere per annullamento del ricalcolo del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1178 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il provvedimento impugnato sia stato annullato dall’Amministrazione in via di autotutela e tale annullamento risulti integralmente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, atteso che questi consegue il bene della vita perseguito in via extragiudiziale. La sopravvenienza di una norma che privi di effetto gli atti già adottati, sostituendoli con nuovi provvedimenti, legittima l’Amministrazione a disporre l’annullamento delle pregresse comunicazioni. La definizione in rito e l’annullamento dipendente da una disposizione sopravvenuta successivamente all’adozione e notificazione dell’atto impugnato giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione AGEA “Regime quote latte – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” del 6 ottobre 2022, con cui l’Agenzia aveva ricalcolato il prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2002/2003, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato. Costituitasi in giudizio, l’AGEA depositava una relazione con la quale comunicava di aver disposto l’annullamento delle comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, ivi compresa quella oggetto di impugnazione, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dà atto che l’AGEA, alla luce di quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 4, del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, ha annullato la comunicazione di ricalcolo impugnata, in quanto le comunicazioni già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Il Collegio rileva che l’oggetto del ricorso era l’annullamento della comunicazione, successivamente annullata da AGEA, e che tale provvedimento risulta integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti, considerando sia la definizione in rito sia l’annullamento determinato da una disposizione normativa intervenuta successivamente all’adozione e alla notifica del provvedimento gravato. In accoglimento della domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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