Impianti del servizio idrico integro nel gruppo D, non in categoria E (Cass. civ. Sez. V n. 25670 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria dei fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Tali immobili rientrano invece nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso del depuratore, nella categoria D/7. La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica, né l’interesse generale connotante l’attività o la natura pubblica dell’esercente giustificano l’inclusione del bene nella categoria E. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, stabilisce infatti una incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale.

Il Fatto

La società contribuente, a totale partecipazione pubblica, gestiva in regime di in house providing la rete di distribuzione dell’acqua potabile e quella di raccolta e depurazione delle acque reflue nel territorio di numerosi comuni veneti. Con procedura Docfa aveva presentato le denunce di variazione proponendo il classamento di manufatti e impianti idraulici nel gruppo E. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le denunce, modificando dal gruppo E al gruppo D la categoria catastale proposta, e aveva notificato complessivi ventiquattro avvisi di accertamento.

La CTP aveva accolto i ricorsi della società, ritenendo non commerciale l’attività esercitata. La CTR del Veneto aveva rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio, qualificando le unità immobiliari nella categoria E/9 in quanto realizzate e utilizzate per l’erogazione di un servizio pubblico indispensabile e di interesse collettivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, connessi perché volti a censurare disposizioni in parte coincidenti e a contestare la rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice d’appello, sono stati trattati congiuntamente. La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: il riferimento alla qualifica soggettiva della società non è una mera constatazione di circostanza pacifica, ma costituisce il presupposto del ragionamento della CTR, mentre il secondo motivo contesta la sussumibilità nella categoria E e non chiede una rivalutazione delle caratteristiche oggettive degli immobili.

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Al risalente precedente n. 3358/2015, richiamato dalla CTR, si sono sostituiti plurimi arresti conformi resi con specifico riferimento al classamento di manufatti e impianti del servizio idrico integrato (Cass., n. 2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n. 21287/2025; Cass., n. 16307/2026). Da essi si desume il principio secondo cui la destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività.

Il collegio ha richiamato l’art. 141 del d.lgs. n. 152/2006, che impone la gestione del servizio idrico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato all’esito del referendum abrogativo del 2011, secondo cui la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio. La tariffa configura quindi il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, con fonte nel contratto di utenza e non in un atto autoritativo. Anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 2006 ha chiarito che le costruzioni destinate al trattamento delle acque reflue ospitano processi industriali e vanno classate nel gruppo D.

La Corte ha poi esaminato gli argomenti della controricorrente, giudicandoli insufficienti a superare tale approdo: la totale partecipazione pubblica, il controllo dei soci, l’interesse generale dell’attività, la copertura integrale dei costi, l’obbligo di prestare il servizio verso tutti i residenti, la non libera alienabilità dei beni e l’assenza di distribuzione degli utili non escludono la natura imprenditoriale dell’attività e la sua idoneità a produrre un lucro oggettivo. Lo Statuto prevede anzi una specifica destinazione degli utili netti di bilancio, e la contribuente ha dichiarato per il periodo d’imposta 2015 un utile di esercizio di 2.144.821 euro, riscontro documentale del lucro oggettivo. L’autonomia funzionale e reddituale dei singoli manufatti non è esclusa dalla loro appartenenza a un unicum costituito dal servizio idrico.

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CGT di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. Resta escluso dall’accertamento il manufatto costituito dalla centrale di sollevamento oggetto del ricorso riunito, la cui appartenenza alla categoria E9 è coperta da giudicato.

Nota della Redazione

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