Notifica della cartella a mezzo posta diretta senza obbligo di raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 21422 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione mediante invio diretto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, non richiede la redazione di alcuna relata di notifica, né l’invio al contribuente della raccomandata informativa (c.d. CAN) dell’avvenuta consegna a soggetto diverso dal destinatario. Il perfezionamento della notifica avviene con la consegna del plico a soggetto legittimato, reperito presso il domicilio del destinatario, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità delle copie prodotte non assume rilievo con riguardo alla cartella spedita a mezzo posta, difettando un originale contrapponibile alla copia fotostatica.
Il Fatto
La contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, deducendo la nullità del provvedimento per omessa o inesistente notifica delle cartelle di pagamento sottese e l’intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando alcune cartelle e confermando la legittimità delle notifiche delle altre. La contribuente appellava la sentenza, eccependo l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, disconosciuta ex art. 2719 c.c. per la mancata produzione degli originali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo l’eccezione sull’assenza dell’originale una domanda nuova inammissibile in appello. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sul disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate di notifica e sulla loro inutilizzabilità. Rileva che il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui questa aveva accertato che una delle cartelle di pagamento era stata spedita direttamente a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione del messo notificatore, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
La Corte chiarisce che tale forma semplificata di notificazione non richiede la stesura di alcuna relata, né esiste un originale da contrapporre alla copia fotostatica, poiché la cartella è inserita direttamente nella busta spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta consegnata la raccomandata presso il domicilio della contribuente nelle mani di soggetto legittimato, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., senza necessità di inviare alcuna comunicazione di avvenuta notifica. La Corte richiama i propri precedenti in materia di notifiche dirette di atti tributari a mezzo posta.
Con riferimento al terzo motivo, la ricorrente deduceva la nullità delle notifiche per omessa prova della raccomandata informativa, sostenendo che le cartelle fossero state consegnate alla madre, persona diversa dalla destinataria, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. La Corte osserva che la sentenza impugnata non afferma che la notifica sia avvenuta secondo le regole del codice di procedura civile, avendo invece accertato la modalità della comunicazione diretta a mezzo posta. Ne consegue che, perfezionatasi la notifica con la consegna alla madre, alcuna ulteriore comunicazione doveva essere spedita alla contribuente.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per il difetto di specificità delle censure, non essendosi la ricorrente confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Non vi è luogo a regolazione delle spese, non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio