Impianti di depurazione classificabili in D7 anche se gestiti da società pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 25671 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria dei fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma nel gruppo D e, per il depuratore, nella categoria D/7. La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica, né l’interesse generale o la natura pubblica dell’esercente giustificano l’inclusione del bene in E. L’omessa pronuncia su un’eccezione non configura il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando la decisione di merito ne comporti una statuizione implicita di rigetto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la variazione del classamento, da E9 in D7, di un’unità catastale costituita da un impianto di depurazione gestito da una società a capitale interamente pubblico, esercente il servizio idrico integrato. Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione della contribuente; la CGT di II grado del Veneto ha poi riformato la decisione, ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi e corretta l’attribuzione della categoria D/7.

La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia su un’eccezione di improcedibilità dell’appello, il difetto di motivazione e di prova degli atti impositivi e la violazione delle norme sul classamento, con omesso esame di un precedente di legittimità. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, ravvisabile ove la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nel caso di specie il giudice d’appello, decidendo nel merito, ha necessariamente escluso la sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte aggiunge che, in ogni caso, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente si è limitata ad allegare di aver proposto l’eccezione in giudizio, senza indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onere imposto dal principio di autosufficienza del ricorso.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione degli avvisi e al mancato sopralluogo, è parimenti inammissibile. Poiché si censura la congruità del giudizio espresso sulla motivazione di un atto amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, non essendo altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto rispetto alle doglianze del contribuente.

Quanto al difetto di sopralluogo, la censura è infondata: in tema di estimo catastale, in assenza di variazioni edilizie, non è richiesta la previa visita dell’ufficio, e per il classamento dei fabbricati a destinazione speciale o particolare, da effettuarsi mediante stima diretta a norma del d.P.R. n. 1142/1949, non è necessario il sopralluogo, potendo l’Amministrazione avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso.

Il terzo motivo è infondato. La Corte esclude che al precedente di legittimità richiamato possa attribuirsi forza di giudicato esterno, poiché esso riguarda un’unità immobiliare diversa, seppure facente parte del medesimo impianto: la diversità dei beni e dei rapporti giuridici impedisce l’invocata forza espansiva, né rileva che nella proposta di definizione accelerata di altro giudizio il giudice avesse riconosciuto tale efficacia. La Corte conferma poi il principio secondo cui gli impianti di depurazione rientrano nel gruppo D: l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica e la tariffa configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. La natura pubblica dell’esercente, l’interesse generale e la non alienabilità dei beni sono elementi insufficienti a superare tale approdo, non essendo incompatibili con lo svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali e con la produzione di un lucro oggettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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