Esenzione contributiva società sportive dilettantistiche: onere probatorio e requisito di professionalità (Cass. civ. Sez. I n. 25009 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’imposta sui redditi prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 presuppone che la società sportiva dilettantistica che la invochi dimostri il carattere sostanziale del proprio status dilettantistico e la non professionalità dell’attività. L’affiliazione a una federazione sportiva o al CONI è dato neutrale e non assolve l’onere probatorio, che ricade sulla parte contribuente. Il requisito della professionalità va inteso in chiave soggettiva, riferito alle modalità di svolgimento dell’attività, e non alla natura oggettiva di essa: sono esclusi dai redditi diversi i compensi derivanti da attività svolte professionalmente, ancorché non qualificabili come attività professionali. Il giudice del merito non può omettere l’accertamento su tale requisito.
Il Fatto
La società contribuente, compagine calcistica, aveva subito la pretesa dell’Inps al pagamento di contributi, formalizzata con verbale unico di accertamento e avviso di addebito. La società si era opposta e il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la pronuncia, ritenendo la società qualificabile come dilettantistica e dunque non tenuta alla contribuzione, senza attribuire rilievo al requisito della professionalità dell’attività svolta, non richiesto dalla norma fiscale invocata.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della norma tributaria e lamentando che la Corte territoriale non avesse compiuto alcun effettivo accertamento sulla natura dilettantistica e non professionale dell’attività.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di procura sollevata dalla controricorrente. La procura risulta prodotta e specifica, perché riferita alla volontà di impugnare la sentenza oggetto del contendere. La discrasia tra il soggetto che l’ha rilasciata e il nominativo indicato in epigrafe del ricorso si risolve in una errata indicazione del legale rappresentante, che non genera incertezza sull’individuazione dell’ente rappresentato e non determina alcuna invalidità dell’atto.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha osservato che la pronuncia d’appello aveva escluso rilievo alla professionalità dell’attività, reputando l’esenzione applicabile a tutte le società sportive dilettantistiche affiliate al CONI, a prescindere dal requisito della professionalità della prestazione. A tale lettura la Corte ha contrapposto l’orientamento consolidato, cui ha dichiarato di voler dare continuità, secondo cui la società che invoca l’esenzione deve dimostrare una serie di elementi concorrenti.
In particolare, la società deve provare che le prestazioni non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi, imprese commerciali o società di persone, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente del prestatore; che le prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che, oltre a essere qualificate come dilettantistiche, posseggano in concreto tale requisito sostanziale, operando effettivamente senza fine di lucro e in conformità a statuto e atto costitutivo; che le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, in ragione del vincolo associativo, restando esclusa la riconducibilità a un distinto obbligo personale; che il soggetto percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità.
La Corte ha quindi censurato la sentenza d’appello per aver qualificato come redditi diversi i compensi percepiti dai collaboratori della società senza operare alcun accertamento sulla natura professionale o meno del rapporto. Ha precisato che la professionalità rileva in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non alla natura oggettiva della stessa: restano esclusi dai redditi diversi i proventi derivanti da attività svolte professionalmente, anche se non qualificabili come attività professionali.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti in relazione ai principi esposti e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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