Motivazione apparente e autosufficienza del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 16853 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazione, non renda percepibile il fondamento della decisione per argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tema di travisamento della prova, la deducibilità in Cassazione del vizio è consentita, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, non già attraverso il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente ha inoltre il duplice onere, a pena di inammissibilità o improcedibilità, di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento, e di trascriverne o riassumerne il contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Un Comune accertava nel dicembre 2014 l’esposizione di un cartello pubblicitario da parte di una società, contestando la violazione del Regolamento comunale CIMP. Il verbale notificato invitava alla produzione di scritti difensivi e al pagamento in misura ridotta della sanzione, prevedendo l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento.

Notificata l’ordinanza ingiunzione, la società proponeva opposizione deducendo di aver ceduto l’azienda prima dell’accertamento. I giudici di primo grado respingevano il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria accoglieva l’appello, escludendo la responsabilità dell’appellante e compensando le spese. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi; la società proponeva ricorso incidentale sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduceva la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, sostenendo che il primo atto notificato avesse natura provvedimentale. La censura è inammissibile sotto plurimi profili.

Il Comune denuncia un travisamento della prova, ma il vizio è dedotto attraverso un paradigma che non consente l’esame. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte ribadisce che il momento percettivo del dato probatorio è controllabile mediante revocazione, mentre l’individuazione delle informazioni desumibili dal dato appartiene al sindacato del giudice di merito, purché la motivazione superi il minimo costituzionale.

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto il primo provvedimento notificato, impedendo alla Corte l’esame completo dell’atto. Richiamando Cass. n. 11599 del 2019, Cass. n. 5478 del 2018 e Cass. n. 29093 del 2018, si ribadisce il duplice onere di indicare il fascicolo e la fase di deposito del documento e di trascriverne o riassumerne il contenuto.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata, affermando la natura temporanea della pubblicità, non esplicita le circostanze che giustificano l’applicazione del sesto comma dell’art. 34 del regolamento CIMP anziché del quarto, escludendo implicitamente la legittimazione passiva della società. Il ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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