Benefici amianto, decorrenza della pensione e onere di impugnare tutte le rationes (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4906 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, poiché, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nessun annullamento potrebbe derivarne. La maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto, di cui all’art. 13, co. 8, l. n. 257/92, incide sulla misura del rateo pensionistico ma non anticipa la decorrenza del trattamento rispetto alla domanda amministrativa. Il motivo che investa la sola decorrenza senza contestare il raggiungimento del massimo contributivo già riconosciuto dall’ente è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Un pensionato dal 2003 agiva per ottenere la riliquidazione dei ratei di pensione, passati e futuri, in virtù di una maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto già accertata con sentenza passata in giudicato. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, riconoscendo i ratei anche da epoca anteriore alla domanda di pensione.
La Corte d’appello di Salerno, in riforma, rigettava la domanda, affermando che la rivalutazione contributiva incide sulla misura del rateo e non sulla maturazione del diritto, e che, vigendo il principio della domanda amministrativa, la decorrenza non può essere anticipata. Il pensionato ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 13, co. 8, l. n. 257/92 e 47 d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03, sostenendo che, essendo il pensionamento anteriore al 2.10.2003, trovasse applicazione il regime previgente, con coefficiente di rivalutazione 1,5 anziché 1,25, e con rilevanza della rivalutazione anche ai fini della decorrenza del trattamento.
La Corte rileva che la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi: l’anticipazione della decorrenza è stata esclusa sia in base all’art. 47 d.l. n. 269/03, sia in forza della regola per cui la prestazione non può decorrere da data anteriore alla domanda amministrativa. Il motivo censura solo la prima ragione e nulla argomenta sulla seconda.
Richiamando il costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 2108/12, Cass. n. 9752/17, Cass. n. 18119/20), il collegio afferma che l’omessa impugnazione di una delle autonome ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. La motivazione non impugnata, divenuta definitiva, preclude in radice l’annullamento.
Né, ai soli fini dell’ammontare dei singoli ratei, rileva che la rivalutazione operi nella misura dell’1,5 anziché dell’1,25. La sentenza ha accertato, con valutazione non censurata, che la rivalutazione incide solo sul profilo contributivo e che l’ente aveva già riconosciuto il requisito contributivo fino al massimo ottenibile, ovvero 40 anni di contribuzione. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di interesse anche sotto tale profilo.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e nulla dispone sulle spese, in ragione della dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c., concernendo la causa il diritto alla pensione e non l’autonomo diritto alla rivalutazione contributiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.