Proventi illeciti tassati come redditi diversi e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 2922 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I proventi derivanti da fatti illeciti costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 537/1993, ove non soggetti a confisca. La norma non impone alcuna forma tipica di accertamento: è dunque ammissibile il ricorso alla procedura analitica o analitico-induttiva, anche sulla base delle informazioni desunte dagli accertamenti svolti in sede penale. Il motivo di ricorso ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente, soccombente nel doppio grado di merito, non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che esse sono tra loro diverse, operando la preclusione della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c..

Il Fatto

Il contribuente era sottoposto a due procedimenti penali per detenzione e spaccio di stupefacenti, definiti con due sentenze di patteggiamento. Ad essi seguiva la notifica di due atti impositivi per gli anni d’imposta 2011 e 2012, aventi ad oggetto i proventi dell’attività illecita.

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso per il 2011 e rigettava quello per il 2012. Le due pronunce erano impugnate per reciproca soccombenza; la CTR, riuniti i gravami, confermava entrambe. Quanto all’annualità 2012, qualificava i proventi come redditi diversi e riteneva corretto l’accertamento analitico. Il contribuente ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 14, co. 4, L. n. 537/1993, sostenendo che i proventi illeciti non potessero essere accertati con metodo induttivo e presuntivo, dovendo invece essere determinati analiticamente sulla base degli atti del procedimento penale. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo agli importi effettivamente percepiti in ragione di prezzi, soggetti e quantità di dosi.

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e ne rileva plurimi profili di inammissibilità. Il ricorrente, da un lato, non ha offerto alcuna sintesi preliminare delle censure svolte nei gradi di merito né del contenuto delle relative decisioni, incorrendo in un difetto di specificità; dall’altro, omettendo di ricostruire il decisum di secondo grado, ha mostrato di voler ottenere un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. È il richiamo all’art. 375, n. 1, c.p.c. a consentire la definizione in camera di consiglio, senza dar corso alla richiesta di pubblica udienza.

Nel merito, la Corte ribadisce che ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 537/1993 i proventi da fatti illeciti rientrano nei redditi diversi, qualora non soggetti a confisca. La norma non prevede alcuna forma tipica di accertamento, donde l’ammissibilità della procedura analitica o analitico-induttiva su informazioni desunte dagli accertamenti penali.

Quanto al secondo motivo, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. urta contro la preclusione della doppia conforme. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di appello e dimostrarne la diversità, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 32047/2024). Non avendolo fatto, le questioni risultano decise in modo uniforme nei due gradi e sottratte al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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