Estinzione della società e successione dei soci nei debiti tributari: l’accertamento notificato ai sensi dell’art. 2495 c.c. non richiede la prova dell’avvenuta riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19725 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, senza che rilevi il loro coinvolgimento nella gestione sociale. Il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, che deve essere provato dal Fisco solo quando la responsabilità sia fatta valere con un autonomo avviso di accertamento notificato ai soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973. La verifica di tale presupposto non può invece avere ingresso nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato alla società e proseguito dai soci quali successori. Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che circoscrive l’oggetto della fase rescissoria.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per ripresa a tassazione dell’IVA indebitamente detratta da una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese, nell’ambito di una frode carosello nel settore dei metalli preziosi. Gli atti erano stati notificati all’ex liquidatrice e alle socie ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 602/1973.
Dopo l’annullamento in primo grado e la riforma in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 27740 del 2021, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio. Il giudice del rinvio aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimi gli avvisi notificati alle ex socie. Avverso tale sentenza le contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di diritto fissato nella precedente pronuncia, l’esistenza di un giudicato interno sulla mancata percezione di somme e l’inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del giudice del rinvio. Con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice del rinvio aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 27740 del 2021, secondo cui, dopo l’estinzione della società per cancellazione, l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata si era conformata a tale principio, affermando che gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti tributari debitori non definiti al termine della liquidazione, indipendentemente dalle risultanze del bilancio finale e dagli eventuali riparti.
La Corte ha richiamato la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, secondo cui il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, che deve essere provato dal Fisco solo quando la responsabilità sia fatta valere con apposito avviso di accertamento notificato ai soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973. Tale verifica non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso a essa notificato, quand’anche proseguito dai soci.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato interno, poiché la sentenza di appello era stata cassata proprio sul punto della mancata percezione di somme. Ha inoltre escluso la configurabilità della violazione del giudicato esterno derivante da una sentenza penale, in quanto questa era già stata depositata nel corso del primo giudizio di appello e non aveva costituito oggetto del devolutum. La Corte ha ricordato che il giudicato esterno sopravvenuto può essere fatto valere nel giudizio di rinvio solo se intervenuto in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto non attinente al decisum, avendo il giudice del rinvio affermato la legittimità degli avvisi intestati alla società estinta e notificati agli ex soci, e tendente ad ampliare l’oggetto del devolutum. La Corte ha precisato che il sindacato sulla sentenza del giudice di rinvio si risolve nel controllo dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la pronuncia rescindente, la quale circoscrive l’oggetto della fase rescissoria. Ha infine rilevato che le ex socie restano ammesse, in diversa sede, a contestare la mancata percezione di somme qualora vengano attinte da un autonomo avviso di accertamento.
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Nota della Redazione
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