Imposta di registro sul concordato con terzo assuntore e accollo dei debiti (Cass. civ. Sez. V n. 21191 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore va applicata l’imposta di registro in misura proporzionale, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con cui l’assuntore acquista i beni fallimentari. La base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti trasferiti: il debito accollato dall’assuntore non concorre al calcolo, poiché gli accolli di debiti collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986. Il criterio nominalistico invocato dalla lett. g) dell’art. 8 della tariffa opera in via residuale, solo quando all’atto nominato “omologazione” non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili. È infine inammissibile la doglianza di motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, superi il minimo costituzionale; il giudice di merito deve però pronunciarsi sulle questioni gradate riproposte.
Il Fatto
Una società impugnava l’avviso di accertamento di imposta di registro emesso per la registrazione del decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore, tassato con aliquota proporzionale del 3%. La contribuente sosteneva l’applicabilità della tassazione in misura fissa, ritenendo che l’omologazione rientrasse nell’ipotesi di cui alla lett. g) dell’art. 8 del T.U. n. 131/1986, non essendovi trasferimento di beni.
La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, sull’impugnazione dell’Agenzia, lo respingeva, affermando che il provvedimento produceva effetti immediatamente traslativi in capo all’assuntore. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di riunione, formulata a ridosso dell’adunanza camerale e riferita a un ricorso per il quale non risultava ancora fissata l’udienza. Passa poi all’esame dei motivi.
Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, sono infondati. Quanto all’efficacia traslativa del decreto di omologazione, la Corte rileva che la questione è di puro carattere giuridico: l’Agenzia aveva dedotto in appello che nel concordato con terzo assuntore l’atto di omologa produce effetti immediatamente traslativi. Il mancato deposito del decreto non integra alcun vizio, poiché la procedura prevede obblighi di pubblicazione e notifica verso tutte le parti coinvolte, sicché l’atto era già conosciuto dalla contribuente.
Il terzo motivo è infondato. La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui il decreto di omologa va tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa, in ragione degli effetti traslativi del provvedimento. Il concordato fallimentare non ha natura contrattuale: i relativi effetti, anche traslativi, derivano dalla legge, che attribuisce all’omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti (richiamate, tra le altre, Cass. n. 3286/2018 e Cass. n. 11925/2021). Il criterio nominalistico fondato sulla lett. g) opera in senso residuale, cioè solo quando all’atto non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili.
La conclusione non muta se l’attivo trasferito consista in liquidità o crediti: l’imposta proporzionale si applica anche in assenza di trasferimento di beni mobili o immobili, dovendosi guardare agli “effetti” dell’atto e non al “titolo”, secondo l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 nel testo modificato dalla legge n. 205/2017.
Il quarto motivo è infondato: la motivazione della CTR, benché sintetica, supera il cd. minimo costituzionale. È invece fondato il quinto motivo. La CTR ha omesso di pronunciarsi sulle questioni gradate riproposte, concernenti la determinazione della base imponibile e le aliquote applicabili. In particolare, poiché l’assuntore aveva assunto l’accollo dei debiti del fallimento contestualmente alla cessione dei beni, trova applicazione l’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, per cui non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti collegati e contestuali ad altre disposizioni; l’imposta va computata sul valore dei soli beni e diritti trasferiti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.