Frode IVA prova cessionario consapevolezza e diligenza esigibile (Cass. civ. Sez. V n. 21190 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità, sicché incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche per presunzioni semplici, che l’emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente la prova contraria: avere agito in buona fede e avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici.
Il Fatto
Una società esercente il commercio all’ingrosso di componenti elettronici acquistava da un fornitore partite di telefoni cellulari, portando in detrazione l’IVA applicata sul prezzo. L’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione per il periodo d’imposta 2009, ritenendo il fornitore una società fittizia che acquistava la merce da operatori esteri senza applicare l’IVA e la rivendeva senza versare l’imposta, e qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, osservando che non era stata provata la connivenza dell’acquirente e valorizzando la regolarità contabile e il versamento dell’IVA al fornitore. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che, in caso di operazione soggettivamente inesistente, l’IVA non è detraibile, perché la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi inesistenti (Cass. n. 24426 del 2013). Poiché il diniego della detrazione è eccezione al principio di neutralità, l’onere probatorio grava anzitutto sull’Amministrazione (Cass. n. 9851 del 2018).
La Corte precisa che l’Amministrazione deve provare che l’emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Il cessionario, di norma, non deve conoscere la struttura del fornitore, ma sorge un obbligo di verifica nei limiti dell’esigibile quando emergono indici personali od operativi anomali (Cass. n. 24490 del 2015).
Quanto alla prova, può trattarsi sia di prova logica sia di prova storica, anche mediante indizi integranti una presunzione semplice. Sono elementi sintomatici l’assenza di minima dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti tra fatturante interposto e cessionario, la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività e la non corrispondenza tra cedenti e società coinvolta (Cass. n. 28246 del 2020; Cass. n. 5339 del 2020).
Spetta invece al contribuente la prova contraria di avere agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione e di avere adoperato la massima diligenza esigibile, secondo ragionevolezza e proporzionalità. Non rilevano la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita (Cass. n. 24471 del 2022). Le informazioni sull’effettiva esistenza del fornitore vanno acquisite sia direttamente sia attraverso l’esame delle modalità del rapporto commerciale (Cass. n. 28165 del 2022).
La Commissione Tributaria Regionale non ha seguito tali principi: ha trascurato il valore sintomatico degli elementi addotti dall’Ufficio — fornitore privo di strutture e personale, mancato versamento sistematico dell’IVA, prezzi inferiori a quelli di mercato — e ha valorizzato elementi irrilevanti, alterando le regole di ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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