Prova della frode IVA e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21192 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità e grava sull’Amministrazione finanziaria la prova, anche indiziaria o presuntiva, che il fornitore non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

La società contribuente, esercente commercio all’ingrosso di computer e software, impugnava un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, relativo a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando che i rilievi dell’Ufficio non erano idonei a dimostrare la partecipazione volontaria della contribuente alla frode.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo motivazione apparente, violazione della disciplina della detrazione e alterazione dell’onere probatorio. La società contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa o apparente motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., è infondato. Richiamando Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando le argomentazioni sono inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Nel caso di specie i giudici d’appello hanno palesato l’iter logico, confermando il primo giudizio e superando il minimo costituzionale indicato da Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Va ribadito che, nell’operazione soggettivamente inesistente, l’IVA non è detraibile perché versata a soggetto non legittimato alla rivalsa. Il diniego della detrazione è eccezione al principio di neutralità: spetta all’Amministrazione provare, anche per presunzioni, che l’emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione. Su questa base, il contribuente deve dimostrare la buona fede e la massima diligenza nell’assenza di consapevolezza.

La Corte richiama un consolidato orientamento: la prova dell’Amministrazione può essere logica o storica, anche tramite indizi integranti presunzione semplice. Sono elementi sintomatici l’assenza di dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti tra fatturante interposto e cessionario, la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività. Non rilevano, a fini liberatori, la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Il giudice del gravame non ha seguito tali principi: ha valorizzato la mancata prova della partecipazione volontaria, elemento irrilevante, essendo sufficiente dimostrare la mancata diligenza dell’operatore, e ha trascurato il valore sintomatico degli elementi indicati dall’Ufficio, quali l’assenza di strutture e personale delle fornitrici e le modalità anomale di pagamento e consegna della merce.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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