Imposta di registro su decreti ingiuntivi e notifica diretta della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 33406 del 21.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, i decreti ingiuntivi che accertano crediti per prestazioni soggette a IVA sono soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto, senza che si configuri doppia imposizione rispetto alla pretesa IVA già assolta sulle prestazioni. L’eventuale enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso ne comporta comunque l’assoggettamento a imposta, a prescindere dall’uso, sulla sola base dell’enunciazione. La motivazione dell’avviso di liquidazione assolve la funzione di delimitare le ragioni dell’Ufficio e consentire il diritto di difesa, essendo sufficiente l’enunciazione dei criteri astratti. La notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, eseguita dall’agente della riscossione con raccomandata e avviso di ricevimento, è legittima e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la relazione di notificazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società contribuente l’avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta principale di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza del Tribunale. Decorsi i sessanta giorni, divenuto definitivo il provvedimento, veniva emessa la nota di prenotazione di carico da cui scaturiva una cartella di pagamento, impugnata innanzi alla CTP di Salerno. In pari data venivano notificati tre ulteriori avvisi di liquidazione per l’imposta dovuta sulla registrazione di altrettanti decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace, presentati dalla cancelleria.
La società impugnava con separati ricorsi sia la cartella sia i tre avvisi, chiedendo l’annullamento parziale di questi ultimi per asserita duplicazione dell’imposta rispetto ai rapporti già tassati ai fini IVA. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva. La CTR della Campania confermava la decisione, ritenendo dovuta l’imposta su due atti distinti e legittima la notifica della cartella. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, che assumeva essere il ricorso volto a provocare un riesame di questioni di fatto precluse in sede di legittimità. L’eccezione è dichiarata a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la controricorrente specificato a quale fatto intendesse riferirsi né citato gli atti di riferimento.
Nel merito del primo motivo, la società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato disposto con l’art. 8 della tariffa, parte I, allegata, sostenendo che gli atti presupposti dei decreti ingiuntivi, già tassati ai fini IVA, non dovessero essere ulteriormente gravati. La Corte osserva che si tratta di prestazioni soggette a IVA e che i decreti ingiuntivi erano già stati tassati in misura fissa, sicché la deduzione sulla doppia imposizione è inconferente. Quanto alla registrazione in caso d’uso, richiamando l’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 e il precedente delle Sezioni Unite n. 7682 del 2023, la Corte ribadisce che gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso sono assoggettati a imposta sulla sola base della enunciazione, a prescindere dall’uso. La CTR aveva dunque correttamente applicato la disciplina.
Quanto al dedotto difetto di motivazione degli avvisi, la Corte lo ritiene inammissibile perché implicante un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità, e comunque infondato: la motivazione deve contenere l’enunciazione dei criteri astratti, come avvenuto nel caso di specie, in cui erano stati indicati gli elementi necessari.
Con il secondo motivo la società contestava l’invalidità della cartella esattoriale per presunte irregolarità nella notifica, sostenendo che essa non potesse essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta. La Corte respinge la censura: plurime fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale, come previsto dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, senza necessità dell’intervento dell’ufficiale giudiziario né della relazione di notificazione. Quanto al travisamento, richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte rileva che esso trova rimedio nella revocazione o nei motivi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Infine, la censura sull’omessa notifica dell’atto presupposto è dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato quale motivo di appello contenesse la doglianza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alla declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.