Notifica cartelle: prova tramite relate e disconoscimento specifico delle copie (Cass. civ. Sez. V n. 14920 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova del perfezionamento della notificazione di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio di copia della stessa, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Qualora l’agente della riscossione produca copia fotostatica della relata o dell’avviso, il disconoscimento della conformità all’originale ex art. 2719 c.c. impone al giudice di valutare le specifiche difformità contestate, non potendo negare ogni efficacia probatoria alla copia. L’onere di indicare gli elementi di difformità grava sul contribuente anche in tale ipotesi. Il ricorso incidentale della parte vittoriosa su questioni pregiudiziali di rito ha natura condizionata e resta assorbito dal rigetto di quello principale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli dall’agente della riscossione, contestando l’omessa notifica delle dieci cartelle di pagamento presupposte. Il ricorso era respinto in primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, confermava la decisione con diversa motivazione: riconosceva l’impugnabilità del preavviso, ma riteneva regolarmente eseguite le notifiche delle cartelle, attribuendo piena efficacia probatoria alle copie fotostatiche delle relate prodotte dall’agente della riscossione. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’agente resisteva con controricorso, formulando anche eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario su alcuni ruoli di natura non erariale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la sufficienza del deposito delle sole relate ai fini della prova della notifica. La Corte lo dichiara infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la prova della notificazione si assolve con la produzione della relazione e dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre copia di quest’ultima: la consegna all’indirizzo del destinatario fa scattare la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Il secondo motivo investe la qualificazione del disconoscimento. Il contribuente sostiene l’applicabilità dell’art. 2719 c.c. anziché dell’art. 2712 c.c., e nega la qualità di pubblico ufficiale all’agente. La Corte conferma l’infondatezza: anche escludendo una rituale certificazione di conformità, il giudice non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità contestate. L’erroneo richiamo dell’art. 2712 c.c. non incide sulla correttezza della soluzione, perché l’onere di specifica indicazione delle difformità sussiste anche ex art. 2719 c.c.
Il terzo motivo, sulla legittimazione dei soggetti notificatori, è inammissibile: la questione era stata introdotta in primo grado solo con memoria illustrativa, senza motivi aggiunti nei termini dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, d. Lgs. n. 546 del 1992. Il quarto, sulla mancata raccomandata informativa, è a sua volta inammissibile, tendendo a una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il quinto, sulla omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è infondato: la declaratoria di assorbimento improprio preclude il vizio di omessa pronuncia.
Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, la Corte la qualifica come ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte vittoriosa su questione di rito implicita, e lo dichiara assorbito dal rigetto del ricorso principale, per essere venuto meno ogni interesse a una diversa pronuncia sulla giurisdizione. Il ricorso principale è respinto, con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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