Imposta di registro fissa per sentenza che estingue mandato fiduciario germanistico (Cass. civ. Sez. V n. 21206 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza che accerta l’estinzione del mandato fiduciario di tipo germanistico per morte del fiduciario e condanna gli eredi di questi alla restituzione delle somme ricevute è soggetta all’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non all’aliquota proporzionale del 3% di cui alla lett. b). La pronuncia, pur recando condanna al pagamento di somme, ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore, perché la caducazione del titolo del precedente trasferimento esclude la realizzazione di un nuovo e autonomo trasferimento di ricchezza. La lett. e) opera come norma speciale e di stretta interpretazione, applicabile ogni qualvolta il provvedimento dichiari la nullità o pronunci l’annullamento di un atto, o la risoluzione di un contratto, ancorché porti condanna alla restituzione di denaro o beni.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di liquidazione con cui recuperava la maggiore imposta di registro pretesa per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile, ritenendo applicabile l’aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il dispositivo di quella sentenza aveva condannato la contribuente, il coniuge e la nuora, pro quota, al pagamento di una somma rilevante in favore di un’altra parte, oltre interessi.

La CTP accoglieva il ricorso, ravvisando un ristorno di somme conseguente all’annullamento di un atto ritenuto illegittimo. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, qualificando la somma come di proprietà della mandante e affidata in mera gestione al mandatario con un mandato fiduciario di tipo germanistico. Accertata la morte del mandatario, il giudice aveva ritenuto risolto il rapporto e condannato gli eredi, pro quota, alla restituzione. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda il discrimine tra tassazione proporzionale e tassazione in misura fissa degli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile. La Corte richiama la distinzione già tracciata da Cass., Sez. 5, n. 4537 del 25/02/2009: la lett. b) assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, comportanti un trasferimento di ricchezza; la lett. e), norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, o la risoluzione di un contratto, anche se portanti condanna alla restituzione.

Il Collegio precisa che l’aliquota proporzionale si giustifica quando la sentenza determini il recupero di un bene che in precedenza era assente, realizzando un trasferimento di ricchezza (Cass., Sez. 5, n. 24954 del 06/11/2013). Diversamente, nella revocatoria fallimentare di un pagamento, la sentenza è soggetta all’aliquota proporzionale, perché non opera alcuna caducazione dell’atto e le restituzioni non ripristinano la situazione anteriore, ma trasferiscono ricchezza in favore del fallimento (Cass., Sez. 5, ord. n. 16814 del 07/07/2017).

Nel caso concreto, non è contestata la presenza di un mandato fiduciario di tipo germanistico, in cui la mandante aveva affidato al mandatario la gestione di una somma derivante dalla vendita di un immobile di sua proprietà. In tale figura si verifica la separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio, con mantenimento della titolarità in capo al fiduciante e conferimento al fiduciario della sola gestione. Il fiduciante resta dunque titolare del patrimonio, senza alcun effetto traslativo in capo al fiduciario; la morte di questi fa venir meno lo scopo della fiducia, con risoluzione retroattiva del mandato.

La stessa Agenzia aveva riconosciuto tale natura, avendo dedotto che la dichiarazione di successione integrativa degli eredi del mandatario era stata effettuata proprio per escludere la somma dall’asse ereditario. Ne deriva che, estinto il mandato per morte del mandatario ai sensi dell’art. 1722, n. 4), cod. civ., sorge a carico degli eredi l’obbligo di rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del mandato (art. 1713, primo comma, cod. civ.), come già affermato da Cass., Sez. 3, n. 10739 del 11/08/2000. La declaratoria di estinzione del mandato ha comportato la caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna ha avuto contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale precedente. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese, e nessuna applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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