Indagini bancarie su conti del convivente del legale rappresentante: necessari elementi sintomatici (Cass. civ. Sez. V n. 7583 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito d’impresa, le presunzioni di cui agli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 operano anche con riferimento alle somme movimentate sui conti bancari intestati ai soci di una società di capitali a ristretta compagine sociale, conti riferibili all’ente in presenza di elementi sintomatici, salva la prova contraria sulla più corretta imputazione. L’estensione dell’indagine bancaria ai conti intestati al convivente del legale rappresentante non è invece giustificata dal solo rapporto affettivo di coppia. Occorre che l’Ufficio alleghi altri elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario è incompatibile con le movimentazioni riscontrate, sì da fondare la riferibilità delle stesse al contribuente accertato. In difetto, la statuizione di estensibilità è illegittima.
Il Fatto
Una società contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato per l’anno 2009 maggiori ricavi non dichiarati ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni bancarie ingiustificate riscontrate su conti correnti intestati al legale rappresentante, alla sua convivente e a una socia.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma in appello. La società propone ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della nullità della sentenza per motivazione apparente e della violazione delle norme sulle indagini bancarie, per non avere l’Amministrazione provato la fittizietà delle intestazioni dei conti verificati e la riferibilità degli stessi alla società.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., è infondato. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. Nel caso di specie le argomentazioni della CTR, ancorché stringate, indicano le ragioni della decisione in relazione al motivo di appello.
Il secondo motivo è invece fondato nei termini di seguito indicati. La Corte ricostruisce l’orientamento ricevuto: le indagini bancarie possono essere estese ai conti formalmente intestati a terzi quando vi sia motivo di ritenerli connessi al reddito del contribuente, con particolare rilievo per i conti dell’amministratore unico e socio di maggioranza di una s.r.l., in ragione di movimentazioni non corrispondenti alle registrazioni contabili; in difetto di prova contraria sulla più corretta imputazione, i dati si ripartiscono in proporzione al volume d’affari di ciascun ente (Sez. 6-5 n. 1898 del 2016).
Quanto alle società di capitali, le presunzioni operano anche con riferimento alle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti riferibili alla società in presenza di elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra amministratore o soci e congiunti intestatari (Cass. n. 22224 del 2018, Cass. Sez. 5 n. 35856 del 2023, Sez. 5 n. 33596 del 2019).
Con specifico riguardo ai familiari, la Corte richiama l’insegnamento secondo cui le verifiche possono riguardare anche i conti intestati al coniuge o al familiare del contribuente, desumendosi la riferibilità da elementi sintomatici quali il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività compatibile con la maggiore redditività (Cass. n. 546 del 2020). Il solo vincolo familiare non è però sufficiente: occorre che sia accompagnato da altri elementi, il cui onere di allegazione grava sull’Ufficio, idonei a dimostrare in via logico-presuntiva l’incompatibilità della situazione reddituale del terzo intestatario con le movimentazioni riscontrate (Cass. n. 32974 del 2018, Cass. n. 34747 del 2023, Sez. 5 n. 20816 del 2024).
La CTR, quanto al conto dell’unica socia della società a ristretta base sociale, è pervenuta a un dispositivo conforme a diritto, ma la motivazione va corretta secondo i principi richiamati. Quanto invece al conto del convivente del legale rappresentante, la CTR ha confermato l’estensibilità dell’accertamento senza neppure verificare l’esistenza, nell’anno d’imposta, di uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76; Cass. Sez. 5 n. 13505 del 2020) che potesse giustificare, unitamente ad altri elementi, tale estensione.
In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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