Giudicato sull’assenza di litisconsorzio necessario tra condebitori solidali (Cass. civ. Sez. II n. 21207 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla sussistenza di un legame di dipendenza tra le posizioni sostanziali e processuali di condebitori solidali, esaminata e risolta con pronuncia resa nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, è coperta da giudicato e non può essere riproposta né decisa diversamente in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il principio secondo cui la solidarietà passiva può dar luogo a litisconsorzio necessario quando la responsabilità dell’uno presupponga quella dell’altro è esatto, ma non consente di superare l’accertamento già compiuto. L’art. 1306 c.c. non è invocabile dal condebitore solidale che abbia partecipato al giudizio, perché la sua posizione resta regolata dalla decisione e dalle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione. L’efficacia riflessa del giudicato di riforma non può pertanto estendersi al condebitore rimasto estraneo all’appello.
Il Fatto
Con sentenza n. 9616 del 2009 il tribunale aveva condannato due società a pagare a una s.r.l. una somma: la prima a titolo di corrispettivo per opere ulteriori eseguite in un appalto, la seconda, quale proprietaria del suolo, per ingiustificato arricchimento. La sentenza fu appellata solo dalla prima società; il giudizio di secondo grado, cui la proprietaria non partecipò, si concluse con sentenza n. 3884 del 2013 di riforma e rigetto della pretesa. Il ricorso per cassazione proposto dalla proprietaria avverso tale sentenza fu rigettato.
La creditrice promosse quindi esecuzione della sentenza di primo grado in danno della proprietaria, che propose opposizione invocando l’efficacia della sentenza di riforma. Il tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte di appello di Cagliari la accolse, condannando la creditrice alla restituzione di quanto riscosso. La ricorrente ha impugnato tale decisione con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello aveva ritenuto che le posizioni delle due condebitrici fossero tra loro connesse e interdipendenti, fondandosi su un fatto costitutivo comune: l’esecuzione di lavori maggiori rispetto a quelli pattuiti. Da tale premessa aveva fatto discendere l’efficacia riflessa del giudicato di riforma nei confronti della proprietaria che non aveva appellato, ai sensi dell’art. 1306 c.c.
Il principio richiamato dalla Corte territoriale è esatto: può configurarsi un nesso di dipendenza anche tra obbligazioni solidali, quando la responsabilità dell’uno presupponga quella dell’altro, con conseguente litisconsorzio necessario e decisione unitaria.
L’errore consiste nel non avere considerato che la questione era già stata esaminata e esclusa dalla pronuncia di questa Corte resa tra le medesime parti, che aveva ricondotto la fattispecie alle cause scindibili, prive di vincoli di correlazione o dipendenza logico-giuridica. La questione risultava pertanto coperta da giudicato, tanto più che la pronuncia era stata emessa nel giudizio di formazione del titolo esecutivo.
Irrilevante è che quell’accertamento fosse stato compiuto per valutare l’integrità del contraddittorio: l’accertamento di un fatto coperto da giudicato spiega i suoi effetti sotto tutti i profili in cui può venire in considerazione. Né l’art. 1306 c.c. era applicabile, perché la facoltà del condebitore di avvantaggiarsi della sentenza favorevole presuppone che egli non abbia partecipato al giudizio; nella specie la proprietaria vi aveva partecipato, con le conseguenti preclusioni.
Quanto al passo in cui si osservava che non si comprendeva l’interesse ad impugnare della ricorrente, la lettura offertane dalla Corte di appello è in stridente contrasto con la motivazione complessiva: quella frase sottolinea che, se il legame fosse esistito, il ricorso sarebbe stato privo di interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.