Imposta di registro su sentenza ex art 2932 e condizione potestativa (Cass. civ. Sez. V n. 22008 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorché non ancora definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto. Anche laddove l’effetto traslativo sia stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del citato d.P.R. n. 131 del 1986. Il presupposto impositivo della tassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi dell’art. 37, con la mera esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, rilevando gli effetti giuridici potenziali dell’atto e non la sua efficacia esecutiva o il passaggio in giudicato.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali emesso nei confronti della contribuente in relazione alla registrazione di una sentenza civile pronunciata ex art. 2932 cod. civ., recante trasferimento di un’unità immobiliare oggetto di contratto preliminare di vendita rimasto inadempiuto.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di prime cure, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo applicabile l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 e quindi la tassazione in misura fissa: l’effetto traslativo era rimasto condizionato, oltreché al versamento del residuo prezzo, anche alla regolarizzazione urbanistica dell’immobile e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina di registro.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il punto di diritto nell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., muovendo dall’orientamento consolidato secondo cui la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà immobiliare, è soggetta a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, non potendo l’acquirente eccepire il mancato pagamento del prezzo. Tale circostanza, ove pure originariamente dedotta quale condizione potestativa, è ormai irrilevante ai fini fiscali, poiché le ragioni di convenienza economica sono state già valutate prima dell’iniziativa giudiziaria: il versamento del prezzo è così assimilabile ad una condizione meramente potestativa ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
Il collegio richiama sul punto un indirizzo risalente a Cass. n. 4627 del 2003, poi confermato da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 3617 del 2020, Cass. n. 30778 del 2019, Cass. n. 27902 del 2018, Cass. n. 14470 del 2018, Cass. n. 3806 del 2017, Cass. n. 18006 del 2016, Cass. n. 21625 del 2015, Cass. n. 8544 del 2014 e Cass. n. 6116 del 2011. Segnala inoltre l’esistenza di arresti dissenzienti (Cass. n. 18180 del 2013; Cass. n. 9097 del 2012), cui tuttavia non intende aderire.
La Corte ribadisce poi che il presupposto impositivo si perfeziona con l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, rilevando la mera esistenza del titolo e non la sua efficacia esecutiva o il passaggio in giudicato (Cass. n. 13372 del 2020; Cass. n. 30826 del 2019; Cass. n. 12480 del 2018; Cass. n. 12023 del 2018). Viene valorato il rilievo degli effetti giuridici potenziali dell’atto (Cass. n. 17233 del 2021; Cass. n. 8345 del 1987; Cass. n. 551 del 1986) e richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha escluso la violazione dell’art. 53 Cost. per la tassazione di sentenze suscettibili di riforma (Corte cost. n. 203 del 1988; Corte cost. n. 198 del 1976; Corte cost. n. 200 del 1972).
Da ultimo, il collegio precisa che solo dalla definitiva riforma del titolo giudiziale può conseguire il venir meno dell’indice rivelatore di ricchezza, giacché una diversa interpretazione obbligherebbe ad un pagamento destinato ad essere immediatamente restituito, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva (Cass. n. 32626 del 2021; Cass. n. 3617 del 2020; Cass. n. 33273 del 2023; Corte cost. n. 60 del 2024; Corte cost. n. 10 del 2023). L’impugnata sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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