Iscrizione all’albo necessaria solo per imprese con attività principale (Cass. civ. Sez. V n. 22009 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. Ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione dei tributi, non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e in funzione servente rispetto alla prestazione principale. La distinzione tra attività principali e secondarie viene meno, con obbligo di iscrizione in sezione separata dell’albo anche per le attività di supporto, solo a seguito dell’attuazione dell’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019 ad opera del d.m. n. 101 del 2022.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per la TARSU dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il giudice di primo grado disattendeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5901/2019, accoglieva l’appello della contribuente e, in integrale riforma della decisione di prime cure, riteneva fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del raggruppamento temporaneo di imprese, vuoi per l’emissione vuoi per la sottoscrizione dell’atto impositivo.
Il giudice del gravame osservava che del raggruppamento faceva parte una società sprovvista dell’iscrizione all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, e che, secondo i pareri del Consiglio di Stato, in caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve riguardare tutti i partecipanti. Il raggruppamento ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo la natura mista del raggruppamento e lo svolgimento, da parte della terza impresa, delle sole attività secondarie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, propria della disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese, tra requisiti tecnici di carattere oggettivo e requisiti di carattere soggettivo: questi ultimi devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata o, quanto meno, da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. La certificazione richiesta dalla legge di gara costituisce requisito soggettivo e deve sussistere in capo a ciascuna impresa associata, salvo che risulti incontestabilmente riferita solo ad alcune prestazioni.
Su questa base la Corte rileva che nulla esclude, nella specie, che l’affidamento dei servizi avvenisse con distinzione tra attività principali e attività secondarie, e che per queste ultime non risultasse necessaria l’iscrizione all’albo. La giurisprudenza amministrativa ha distinto tra concessione in senso proprio di un pubblico servizio e affidamenti in convenzione di attività di supporto, che non comportano delega al privato della potestà pubblicistica e si risolvono in prestazioni meramente strumentali, rimanendo il potere tributario di pertinenza dell’ente impositore.
La Corte precisa il quadro temporale: la distinzione tra attività principali e secondarie è venuta meno, con necessità di iscrizione all’albo anche per le attività di supporto, solo a seguito dell’attuazione dell’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019 ad opera del d.m. n. 101 del 2022. La superfluità dell’iscrizione per le sole attività accessorie trova poi riscontro nella disciplina unionale, che consente al raggruppamento, come unico operatore economico, di beneficiare delle capacità delle singole imprese associate secondo un fenomeno di reciproca osmosi, in linea con il principio di proporzionalità.
Sotto il profilo del legittimo affidamento in concessione, la sentenza impugnata difetta di ogni esame del contenuto degli atti di gara e della convenzione e si fonda su argomenti contraddittori, dando conto dello svolgimento delle sole attività secondarie e pervenendo poi alla conclusione che il requisito debba riguardare tutti i partecipanti. La Corte ribadisce inoltre che il raggruppamento non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con i terzi: il potere rappresentativo della mandataria opera verso la stazione appaltante, non verso la contribuente, restando necessario accertare a quale impresa raggruppata vada ascritta la paternità dell’avviso di accertamento.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Il controricorso è dichiarato inammissibile quanto alla riproposizione dei profili rimasti assorbiti in grado di appello.
Nota della Redazione
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