Esenzione IVA case di cura accreditate e condizioni sociali analoghe (Cass. civ. Sez. 5 n. 23611 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972, l’esenzione IVA per le prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura convenzionate si applica anche alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, ancorché le prestazioni siano erogate in regime privatistico e non siano oggetto di specifici accordi contrattuali. L’accreditamento, che implica il “debito riconoscimento” di cui all’art. 132, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE, è condizione sufficiente sul piano soggettivo; sul piano oggettivo, è necessario che le prestazioni siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico. Tale verifica, che non richiede l’applicazione di prezzi approvati dalle autorità pubbliche, spetta al giudice di merito sulla base degli indici indicati dalla giurisprudenza unionale, quali le condizioni regolamentari, gli standard di personale, locali e attrezzature, e le modalità di calcolo delle tariffe.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2015 a una casa di cura privata e alla società consolidante, nel regime del consolidato fiscale nazionale, contestando la deduzione di un minor costo per effetto del disconoscimento dell’esenzione IVA su prestazioni di ricovero rese in regime privatistico. L’Ufficio riqualificava le operazioni come imponibili, rideterminando la percentuale di pro-rata di detrazione e recuperando a tassazione il costo indeducibile. La CTP di Vicenza accoglieva i ricorsi delle contribuenti e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava gli appelli dell’Agenzia, ritenendo che lo status di struttura accreditata legittimasse l’esenzione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione in entrambi i giudizi, con motivi sovrapponibili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi riguardanti il medesimo avviso di accertamento, ricomponendo l’unicità della causa in ragione del litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante ex art. 40-bis TUIR.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo e terzo motivo di ciascun ricorso. Ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972, interpretata alla luce dell’art. 132, par. 1, lett. b), della Direttiva IVA, richiede due condizioni: la qualità dell’istituto, che deve essere “debitamente riconosciuto”, e l’erogazione delle prestazioni a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico. La Corte ha precisato che il regime di accreditamento ex d.lgs. n. 502/1992 integra il requisito del riconoscimento, essendo la struttura inserita in modo continuativo nell’organizzazione del SSN. L’assenza di uno specifico accordo contrattuale per le prestazioni erogate in regime privatistico non esclude di per sé l’esenzione, non essendo stata recepita dal legislatore nazionale la condizione facoltativa dei prezzi approvati dalle autorità pubbliche.
La Cassazione ha, quindi, cassato le sentenze impugnate, rilevando che il giudice d’appello non aveva accertato in concreto se le prestazioni fossero erogate a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici, e ha rinviato alla CGT del Veneto per un nuovo esame secondo i principi enunciati, alla luce della giurisprudenza unionale (C-228/20, I GmbH).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.