Imposta di registro: non dovuta sulla sentenza riformata in appello (Cass. civ. Sez. V n. 32142 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il provvedimento giudiziario è imponibile anche se ancora suscettibile di impugnazione o già impugnato, ma non quando sia stato riformato o annullato, perché in tal caso viene meno il presupposto impositivo. Ne consegue che l’avviso di liquidazione emesso dall’amministrazione finanziaria dopo la riforma della sentenza in grado di appello è precluso e va annullato, restando irrilevante che il giudizio di legittimità sia ancora pendente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro dovuta su una sentenza del Tribunale, poi riformata dalla Corte di Appello. L’avviso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza di appello che aveva sostituito quella di primo grado.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso originario e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, applicando il principio della unicità dell’imposta per tutto il giudizio. La società ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che, alla data di emissione dell’avviso, la sentenza di primo grado non era più l’atto giurisdizionale impugnabile o impugnato, essendo stata riformata e sostituita dalla sentenza di appello. Di conseguenza, l’unico provvedimento da valutare ai fini del presupposto oggettivo dell’imposta sarebbe stato quello di secondo grado.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui un provvedimento giudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato, con conseguente venir meno del presupposto impositivo. Vengono citate in termini Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33273 e Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032.
Su questa base, la Corte afferma che la sentenza di primo grado non poteva più scontare l’imposta di registro dopo essere stata riformata dalla sentenza di appello. L’emanazione dell’avviso di liquidazione era dunque preclusa all’amministrazione finanziaria dalla sopravvenuta decisione di accoglimento del gravame. La sentenza di appello aveva sostituito quella di primo grado, facendo venire meno il titolo impositivo su cui l’avviso si fondava.
Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento del secondo, divenuto superfluo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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