Omessa liquidazione spese in dispositivo: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. II n. 32143 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa quantificazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, ma con condanna alle spese affermata in motivazione, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. L’istanza di correzione è ammissibile e consente di integrare il dispositivo con la liquidazione mancante. Il principio vale anche quando la condanna risulti già enunciata nella parte motiva del provvedimento.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di cassazione definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo in motivazione che le spese avrebbero seguito la soccombenza e sarebbero state liquidate nel dispositivo. Il dispositivo, tuttavia, nulla indicava circa l’ammontare delle spese.
La parte condannata ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale dinanzi alla stessa Corte, al fine di ottenere la quantificazione mancante. La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione del rimedio utilizzabile a fronte di un dispositivo carente sotto il profilo della liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che, nel caso di specie, la condanna alle spese era stata enunciata in motivazione, ma il dispositivo non ne indicava l’importo. Si tratta di una omessa pronuncia sulla regolamentazione quantitativa delle spese, che non priva però la parte del diritto alla relativa liquidazione.
La Corte individua il rimedio applicabile nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Il fondamento della soluzione è duplice: da un lato l’assenza di un’espressa indicazione legislativa di un diverso strumento; dall’altro un’interpretazione orientata alle conseguenze, che privilegia la soluzione idonea a soddisfare l’interesse della parte senza imporre un nuovo giudizio.
Il percorso argomentativo si àncora a un precedente delle Sezioni Unite n. 16415 del 21/6/2018, secondo cui, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo, pur se in motivazione il giudice abbia espresso la volontà di porle a carico della parte soccombente, l’interessato deve ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione. Nello stesso senso il Collegio richiama anche Sez. III n. 29029 del 13/11/2018.
Su queste basi l’istanza viene dichiarata ammissibile e accolta, poiché il dispositivo conteneva la condanna ma non la quantificazione. La Corte dispone pertanto l’integrazione del dispositivo originario, con annotazione della correzione sull’originale del provvedimento da correggere e trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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