Le sponsorizzazioni sportive senza prova dell’effettività della prestazione sono operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 4027 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono essere riuniti, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo. In tema di notifica degli atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c.; il mancato perfezionamento è imputabile al notificante solo quando il difensore domiciliatario eserciti la propria attività nel circondario del tribunale ove si svolge la controversia, essendo in tal caso onere del notificante accertare l’effettivo domicilio anche mediante riscontro dell’albo professionale. In materia tributaria, la deducibilità dei costi per sponsorizzazioni sportive postula la prova dell’effettiva esistenza della prestazione pubblicitaria: l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che introduce una presunzione di deducibilità delle spese pubblicitarie, presuppone che le operazioni siano esistenti e non si applica ai costi non effettivamente sostenuti, relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale estesa a più annualità, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di trasporto merci su strada, un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Le fatture riguardavano sponsorizzazioni in favore di un’associazione sportiva dilettantistica dedita a competizioni di go-kart, delle quali l’Amministrazione negava l’effettiva esecuzione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’impugnazione della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, riformava la decisione, ritenendo non provata l’effettuazione delle prestazioni. La società proponeva quindi ricorso per revocazione, respinto dal giudice di secondo grado, e successivamente due distinti ricorsi per cassazione, uno avverso la sentenza di appello e uno avverso la pronuncia sulla revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, richiamando il principio secondo cui, in caso di contemporanea pendenza, l’impugnazione avverso la sentenza d’appello e quella avverso la decisione sulla revocazione possono essere trattate congiuntamente. Ha quindi esaminato con priorità il ricorso avverso il rigetto della revocazione, sulla base della possibile definizione del giudizio.
Quanto al mezzo concernente la revocazione, la Corte ha rilevato che le censure della società non integravano l’errore percettivo richiesto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolvevano in critiche alle valutazioni di merito operate dal giudice del gravame. La contestazione dell’interpretazione di un contratto e la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio integrano censure di merito, non errori di percezione suscettibili di fondare il rimedio revocatorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato.
In relazione al ricorso avverso la sentenza d’appello, la Corte ha affrontato prioritariamente il motivo relativo alla tempestività della notifica dell’appello. Il primo invio era stato effettuato entro il termine, ma non era andato a buon fine per il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario. La notificazione è stata poi rinnovata con tempestività. Richiamando i precedenti in materia, la Corte ha affermato che l’onere di accertare l’effettivo domicilio del difensore grava sul notificante solo quando il professionista eserciti nel circondario del tribunale competente, circostanza non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di attività svolta extra districtum.
Nel merito, la Corte ha respinto le censure relative all’omesso esame di fatti decisivi. Il giudice di appello aveva correttamente valorizzato gli elementi indiziari dell’inesistenza delle operazioni, quali le dichiarazioni del responsabile dell’associazione sportiva circa la retrocessione delle somme ricevute e i prelievi effettuati poco dopo gli accrediti. La contribuente non aveva fornito la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, limitandosi a indicare documentazione fotografica non riprodotta né dettagliatamente descritta. L’importo versato appariva comunque sproporzionato rispetto alla modesta attività promozionale eventualmente dimostrata, e le fatture non contenevano l’indicazione analitica delle prestazioni.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La presunzione di deducibilità delle spese pubblicitarie ivi prevista opera solo per le operazioni esistenti, mentre nel caso di specie la CTR aveva escluso la prova dell’effettività delle prestazioni, senza operare alcuna valutazione di congruità o convenienza. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna della società alle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione