Imposta unica scommesse: responsabilità del bookmaker privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 7204 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker privo di concessione che raccolga scommesse sul territorio nazionale è soggetto passivo del tributo, anche per le annualità antecedenti al 2011. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, nella parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non elimina la responsabilità del bookmaker. Questi, al pari del ricevitore, svolge un’autonoma attività gestoria delle scommesse. L’obbligazione solidale del bookmaker non ha quindi natura dipendente da quella della ricevitoria.

Il Fatto

Una società esercente attività di bookmaker con sede all’estero impugna un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha preteso il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa raccolte da giocatori italiani per l’anno 2012.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 1316/01/19, respinge l’appello della società e conferma la legittimità dell’accertamento. La società ricorre per cassazione, deducendo in via pregiudiziale la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e contestando nel merito il presupposto soggettivo del tributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’istanza di sospensione e di rinvio ex art. 267, par. 2, TFUE. Il tema non è inedito: è stato affrontato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia nella causa C-788/18, relativa alla stessa società contribuente, con principi recepiti anche dalla giurisprudenza di merito.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 prevede che l’imposta unica sia dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo; l’art. 3 individua quali soggetti passivi coloro che gestiscono le scommesse. L’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 ha precisato che l’imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione, e che il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente.

Il giudice delle leggi ha escluso che l’equiparazione tributaria tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio sia irragionevole. Entrambi partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse. Il titolare della ricevitoria assicura locali e ricezione delle proposte, cura la trasmissione dell’accettazione, l’incasso e il pagamento delle vincite. La solidarietà, ha chiarito la Consulta, ha natura paritetica e non dipendente. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni il ricevitore può trasferire il carico tributario sul bookmaker, con funzione applicativa del principio di capacità contributiva.

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina, ma nella sola parte in cui assoggettava all’imposta le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011: in quel periodo l’entità delle commissioni era già cristallizzata e non consentiva la traslazione. Ne consegue che per tali annualità rispondono unicamente i bookmaker, con o senza concessione.

Poiché nel giudizio si controverte del periodo d’imposta 2012 e viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, le censure sono infondate. La linea difensiva della ricorrente — secondo cui la solidarietà del bookmaker sarebbe dipendente, e verrebbe meno con la responsabilità della ricevitoria — è respinta: la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. La sentenza impugnata è conforme ai principi della Corte anche quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata traduzione dell’atto in inglese e alla violazione del diritto unionale in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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