Revocatoria fallimentare e consecuzione delle procedure anche in amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 20536 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali opera anche quando alla domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, presentata ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l. fall., non segua il provvedimento di ammissione al concordato e sopravvenga invece la dichiarazione di insolvenza e l’apertura dell’amministrazione straordinaria. Ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., il dies a quo del periodo sospetto va retrodatato alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, in applicazione dell’art. 69-bis, comma 2, l. fall. L’accoglimento dell’eccezione revocatoria paralizza, ai sensi dell’art. 95 l. fall., la pretesa di riconoscimento del privilegio ipotecario. L’inscientia decotionis deve essere allegata e provata dal creditore opponente, non potendosi introdurre per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per un credito di importo rilevante, poi insinuato al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di altra società. Il credito era stato ammesso in via chirografaria, in accoglimento dell’eccezione revocatoria sollevata dalla procedura, con esclusione del privilegio ipotecario iscritto in forza del decreto monitorio.

Il Tribunale di Verona, con decreto del 3.6.2019, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, retrodatando il periodo sospetto alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo con riserva. La ricorrente ha impugnato il decreto in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 95 l. fall.: il Tribunale non avrebbe motivato sui presupposti della revocatoria e la creditrice non era consapevole dello stato di insolvenza. La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che il Tribunale ha spiegato le ragioni dell’inefficacia della prelazione, iscritta entro i sei mesi anteriori all’apertura della procedura. L’inscientia decotionis doveva essere allegata e provata dalla ricorrente, mentre la questione è stata introdotta per la prima volta in cassazione.

Il secondo motivo censura l’applicazione dell’art. 69-bis l. fall. e il principio di consecuzione tra la domanda di concordato in bianco e l’amministrazione straordinaria. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la regola di consecuzione opera anche quando alla domanda ex art. 161, sesto comma, l. fall. segua, senza mediazioni, la dichiarazione di insolvenza: il tenore dell’art. 69-bis, comma 2, l. fall. fissa il dies a quo alla pubblicazione della domanda di ammissione. Richiama sul punto Cass. n. 8970 del 2019, nonché Cass. n. 31051 del 2019 e Cass. n. 5619 del 2020.

Il principio è esteso all’amministrazione straordinaria da Cass. n. 215 del 2022: la consecuzione opera anche quando alla domanda di concordato non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione, per essere stata respinta o abbandonata, ravvisandosi una continuità causale tra le procedure. La censura è quindi inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., avendo il giudice di merito deciso una questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla statuisce sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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