Responsabilità erariale del dirigente per circoncisione rituale a carico del servizio sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 16 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. costituisce elemento di prova nel giudizio di responsabilità amministrativa, ma il giudice contabile non è vincolato all’accertamento penale e valuta autonomamente gli atti, senza necessità di ulteriori riscontri, salvo valide argomentazioni contrarie. Il danno erariale diretto da minori introiti va riconosciuto solo per gli interventi di cui sia provata l’assenza di indicazioni cliniche, con esclusione dei casi non sufficientemente dimostrati. Il danno da disservizio non è cumulabile con il ristoro del danno patrimoniale diretto, perché il recupero delle somme dovute elimina lo sviamento delle energie lavorative, evitando una duplicazione dei risarcimenti. Il danno all’immagine è configurabile in presenza di lesione effettiva, anche interna alla struttura, e la confisca penale non ne esclude la quantificazione, avendo natura sanzionatoria e non risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale il dirigente medico di una struttura sanitaria provinciale, chiedendo la condanna al pagamento di un importo superiore a centomila euro per danno erariale. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe eseguito all’interno dell’ospedale numerosi interventi di circoncisione per motivi rituali/religiosi, ponendone gli oneri a carico del servizio sanitario provinciale mediante false attestazioni di patologie inesistenti e dietro pagamento di somme in denaro.
La difesa eccepiva la nullità dell’atto di citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre e l’inutilizzabilità degli atti di indagine suppletiva, contestando nel merito la prova del danno e l’uso della sentenza di patteggiamento. La questione centrale riguardava la valenza probatoria della decisione penale nel giudizio contabile e la quantificazione delle tre poste di danno contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa non sovrapponibilità tra invito a dedurre e citazione, richiama l’art. 87 del codice di giustizia contabile, che non richiede identità perfetta tra i due atti, ma corrispondenza sui soli fatti essenziali della fattispecie: la nullità è configurabile solo quando la differenza di contenuto modifica l’essenza dell’ipotesi di danno, così da non consentire più la riconduzione del fatto contestato. Nel caso concreto le richieste istruttorie risultano tutte antecedenti alla notifica dell’invito a dedurre, sicché l’eccezione è infondata.
Sulla sentenza di patteggiamento, la Corte ricostruisce un consolidato orientamento. La Suprema Corte ha affermato che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. è indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, se intende disconoscerne l’efficacia, deve spiegare perché il convenuto abbia ammesso una responsabilità insussistente. La giurisprudenza contabile vi riconosce particolare valore probatorio, senza necessità di riscontri ulteriori in assenza di valide argomentazioni contrarie, perché presuppone un’ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova.
Le modifiche all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. non inficiano tale orientamento: la riforma ha eliminato il riferimento all’art. 653 c.p.p., che resta applicabile alle sole decisioni di assoluzione e di condanna. Il Collegio ribadisce comunque l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti, anche valorizzando il materiale acquisito dal pubblico ministero contabile e penale.
Nel merito, la Corte ritiene provata la condotta, ma corregge la quantificazione. Il danno diretto non può estendersi a tutti gli interventi contestati: le cartelle cliniche non offrono elementi univoci e alcune testimonianze non sono circostanziate. Solo gli accertamenti bancari, che rivelano trentotto versamenti in contanti effettuati il giorno dell’intervento o nei giorni successivi, uniti alle altre anomalie, provano che in almeno trentotto casi l’intervento è avvenuto per motivi non clinici. Il danno è quindi rideterminato moltiplicando il numero degli interventi privi di indicazioni cliniche per la quota a carico dei pazienti, con rivalutazione decorrente dall’ultimo intervento.
Il danno da disservizio è invece escluso: recuperate le somme che i pazienti avrebbero dovuto versare, lo sviamento delle energie lavorative viene meno, divenendo l’attività funzionale a una prestazione erogata dietro rimborso dei costi, con conseguente duplicazione dei risarcimenti. Il danno all’immagine è confermato, essendo la sentenza penale condizione di procedibilità ex art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile; la lesione emerge dal clamore mediatico e dall’impatto interno, e l’intervenuta confisca penale resta ininfluente, avendo natura sanzionatoria con attribuzione allo Stato. La liquidazione segue il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994.
Nota della Redazione
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