Ricevitore del lotto agente contabile e detrazione della cauzione dal danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 80 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, che riscuote proventi per conto dello Stato e ne cura il versamento all’Erario, assume la veste di agente contabile e risponde del danno erariale per l’omesso versamento delle somme introitate, al netto dell’aggio e delle vincite pagate. La responsabilità è esclusa solo dalla prova della forza maggiore o del caso fortuito, che grava sull’agente. La cauzione fideiussoria incassata dall’Amministrazione a fronte dell’inadempimento del concessionario non ha natura di penale, ma di garanzia del credito: il suo introito va detratto dal danno reclamato. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, che costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardo e non sanzione amministrativa.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto per il mancato versamento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei proventi del gioco, pari a euro 51.808,22, già detratti l’aggio e le vincite pagate. Le somme si riferivano a due settimane contabili della primavera 2024. L’Amministrazione aveva segnalato l’inadempimento, aveva diffidato il concessionario e, di fronte all’esito negativo delle richieste di pagamento, aveva revocato la concessione e disattivato i terminali.

Il convenuto, rimasto contumace, non aveva presentato deduzioni in riscontro all’invito a dedurre. L’Agenzia aveva nel frattempo incassato la polizza fideiussoria prestata a copertura del debito. La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento in favore dell’Agenzia, oltre interessi ex art. 33, comma 2, legge n. 724/1994 dal momento dell’evento lesivo al saldo effettivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando il costante indirizzo per cui tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto esiste un rapporto di servizio di natura funzionale, perché questi riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato. Nel caso di specie il ricevitore opera come riscossore e maneggia denaro pubblico.

Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina regolamentare del gioco del lotto, di cui al d.P.R. n. 303/1990, che fissa gli obblighi di versamento settimanale e di rendicontazione all’Amministrazione. Il ricevitore assume quindi la veste di agente contabile, con la conseguenza che l’omesso o minore versamento delle somme introitate viola le regole della responsabilità contabile. Dagli atti emergeva in modo incontrovertibile che i proventi non erano stati versati e che non era stata fornita prova di forza maggiore o caso fortuito.

Sull’elemento psicologico, il Collegio ha ritenuto che il ricevitore abbia agito con dolo, desumendolo dalla consapevole violazione di disposizioni di legge fondamentali per chi gestisce denaro dell’Erario e dalla condotta processuale di chi, non costituendosi, non ha offerto alcuna spiegazione dell’inadempimento. La natura dolosa della condotta e il palese indebito arricchimento hanno precluso l’applicazione del più benevolo trattamento quantificatorio introdotto dalla legge n. 1/2026 nella legge n. 1/1994.

La Corte ha poi affrontato il tema della polizza fideiussoria incassata dall’Agenzia, che la Procura non aveva scomputato dal danno reclamato. Aderendo all’indirizzo prevalente, il Collegio ha escluso che la cauzione abbia natura di penale: essa opera come garanzia del credito e il suo introito riduce l’importo dovuto dal concessionario. Non indicandosi in atti l’ammontare effettivo della polizza, la Sezione ha detratto euro 12.000,00, somma che in identici giudizi è di regola incassata, giungendo a euro 39.808,22.

Da ultimo, la Sezione ha qualificato gli interessi di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994: essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria e costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, salva la prova del maggior danno, non prodotta dalla Procura. La domanda è stata pertanto accolta per la somma residua, oltre interessi legali maggiorati, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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