Imposta di soggiorno non versata, cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 68 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale la sopravvenuta integrale soddisfazione del credito, intervenuta dopo l’invito a dedurre e prima dell’atto di citazione, determina la cessazione della materia del contendere. Il relativo accertamento presuppone che il diritto azionato sia stato soddisfatto in modo pieno e irretrattabile, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, e che la situazione sopravvenuta sia portata a conoscenza del giudice. La declaratoria consegue anche quando la soddisfazione del credito avvenga ad opera del presunto responsabile. In tal caso le spese di giudizio sono integralmente compensate, restando la relativa statuizione rimessa alla valutazione delle ragioni e della tempistica che hanno condotto alla declaratoria.
Il Fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Toscana una società, gerente di una struttura ricettiva, e la sua amministratrice unica, contestando la responsabilità erariale per l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno nel periodo agosto-dicembre 2023. Il danno ipotizzato ammontava a 41.436,00 euro, pari al differenziale tra quanto dichiarato e quanto versato. I soggetti invitati a dedurre non producevano deduzioni difensive.
Con comparsa di costituzione la società e l’amministratrice eccepivano che l’imposta era stata integralmente versata mediante tre bonifici eseguiti, rispettivamente, il 28 maggio, il 5 giugno e il 18 giugno 2024, dunque prima del deposito dell’atto di citazione. I pagamenti erano portati a conoscenza della Procura il 16 gennaio 2025. Su queste basi le convenute chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nel corso della controversia si è provveduto al pagamento di quanto dovuto e contestato dalla Procura erariale. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, confermando l’adesione della Procura a tale esito in udienza.
La motivazione poggia su un principio processuale consolidato. La cessazione presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso. Il Collegio richiama, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21087/2022), che enuncia esattamente tale regola.
La Corte precisa che è decisivo, ai fini della declaratoria, che la situazione sopravvenuta soddisfi il diritto esercitato in modo pieno e irretrattabile, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. A sostegno richiama anche la giurisprudenza contabile di appello (Corte conti Sez. II Centr. n. 93/2025).
Non emergono valutazioni ulteriori sulla condotta né sui profili psicologici contestati dalla Procura. L’esame del merito resta assorbito dalla sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, la Corte le compensa integralmente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle ragioni e della tempistica che hanno condotto alla declaratoria.
Nota della Redazione
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