Rinuncia agli atti accettata dalla controparte ed estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 353 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio produce l’effetto estintivo del processo solo quando interviene l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Non è un diritto potestativo, ma un negozio processuale a formazione necessariamente condivisa. L’accettazione è necessaria solo in presenza di una parte costituita portatrice di un interesse alla prosecuzione, e il relativo fondamento risiede nella qualità di parte costituita, non nell’effettività dell’interesse. La domanda con cui l’ente impositore chiede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario della riscossione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza della legittimazione ad agire dell’ente stesso.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di mobilità, agisce in riassunzione ai sensi dell’art. 17 C.G.C. davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Chiede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’agente della riscossione e la sua condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, mai introitate, oltre interessi e risarcimento del danno all’immagine.
La vicenda origina dall’accoglimento, ad opera del Giudice di Pace, dell’opposizione del trasgressore avverso la pretesa esattoriale per intervenuta prescrizione. Il giudice ordinario, applicando un’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione resa su regolamento preventivo di giurisdizione in analoga controversia, ha declinato la propria giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice contabile. Nel corso del giudizio la ricorrente rinuncia agli atti; l’agente della riscossione costituito accetta la rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario della riscossione, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo, rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C. La Sezione richiama la propria giurisprudenza conforme su fattispecie identiche, dalle quali ricava la sussistenza sia della giurisdizione contabile sia della legittimazione ad agire della società ricorrente.
Su questa base la Corte esamina la sopravvenuta rinuncia agli atti. Richiama il principio per cui la rinuncia può essere proposta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, intervenuta nelle debite forme, senza riserve o condizioni. La rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a produrre da solo l’effetto estintivo, ma richiede una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi.
Il Collegio precisa poi quando l’accettazione sia necessaria. Essa è richiesta solo se nel rapporto processuale vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione. Il fondamento del potere di accettare, o di non accettare, risiede nella qualità di parte costituita, non nell’effettiva titolarità di un interesse alla partecipazione al giudizio: è il principio affermato dalla Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011, citata a sostegno. La ragione sta nell’utilità potenzialmente maggiore che la parte potrebbe trarre dall’accoglimento delle proprie richieste rispetto alla semplice chiusura del processo.
Nel caso concreto l’agente della riscossione, costituitosi, ha accettato la rinuncia depositata dalla ricorrente, con dichiarazione confermata all’udienza. Sussistono dunque entrambi i presupposti dell’estinzione. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 C.G.C. e, in applicazione dell’art. 110, comma 7, C.G.C., esclude ogni pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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